Scadenza imminente per il saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturati dai dipendenti nello scorso anno.


TFR imposta . L’appuntamento, per sostituti di imposta, datori di lavoro o enti pensionistici, è fissato per venerdì 16 febbraio.

 

La rivalutazione del fondo

(articolo 2120, codice civile)

 

Il fondo Tfr, accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve essere rivalutato applicando un apposito coefficiente composto da

 

  • un tasso fisso pari all’1,5%,
  • e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

 

Su questa maggiorazione deve essere pagata la sostitutiva dell’imposta sui redditi. Sono escluse le quote maturate nell’anno stesso.

 

La rivalutazione si effettua al termine di ciascun anno o alla fine del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, l’indice Istat è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l’interruzione o, per le cessazioni avvenute entro il giorno 14, quello del mese precedente. Il tributo non è dovuto dalle imprese di nuova costituzione nell’anno iniziale, in quanto assente la rivalutazione del Tfr.

 

L’imposta sostitutiva

(articolo 11, comma 3, Dlgs 47/2000)

 

L’imposta si applica sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del fondo per il Tfr nella misura del 17% (in precedenza l’imposta era pari all’11%). Il versamento è a carico dei sostituti di imposta, datori di lavoro o enti pensionistici e deve essere effettuato in due tranche: l’acconto entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

 

Il datore di lavoro è tenuto al versamento solo quando il Tfr sia mantenuto in azienda. O, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se il Tfr viene destinato al Fondo tesoreria dell’Inps. In questa ipotesi, la base di calcolo dell’imposta sostitutiva resta la stessa. La rivalutazione, infatti, deve essere calcolata sia sul fondo Tfr accantonato in azienda sia su quello versato al Fondo Tesoreria Inps.

 

L’imposta sostitutiva non è dovuta quando il dipendente ha aderito a una forma pensionistica complementare: in questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr, che viene interamente destinato al fondo pensione.

 

Modalità di pagamento

 

Il versamento del saldo deve essere effettuato tramite F24, indicando nella sezione “erario” del modello di pagamento il codice tributo “1713” , in corrispondenza degli “importi a debito versati”. È possibile la compensazione con eventuali crediti maturati.