imposta-pubblicita-insegne-bancomatUna recente decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione o meno dell’imposta sulla pubblicità alle insegne bancomat e postamat.


Nel caso specifico il concessionario della riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per conto di un comune aveva proposto appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso contro un avviso di accertamento.

La controversia riguardava le insegne “P” e la modalità di calcolo dell’imposta, con il ricorrente che sottolineava l’esenzione per le insegne “P” in quanto avviso al pubblico avente l’esclusiva finalità di indicare all’utenza il luogo di erogazione di specifici servizi.

L’imposta sulla pubblicità si applica alle insegne dei bancomat?

La Corte Tributaria di Primo Grado aveva accolto l’impugnazione, ritenendo che le insegne “P” costituivano un unico messaggio direzionale e di segnalazione della fruibilità in loco del servizio, esentandole dall’imposta sulla pubblicità.

Successivamente la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado ha emesso la sentenza n. 10/4 2024, confermando l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità per le insegne “Bancomat” e “Postamat” posizionate in luoghi e sedi diversi dalle banche di appartenenza.

La decisione si basa sul principio che le iscrizioni che segnalano la presenza di postazioni “Bancomat” in luoghi e sedi diverse dalle banche di appartenenza, anche se accompagnate dal logo o marchio della banca, non costituiscono messaggi di carattere pubblicitario. Tali insegne sono considerate “elementi essenziali per completare l’informazione diretta al cliente” e non rappresentano un invito o stimolo al pubblico per la fruizione del servizio offerto.

La Corte ha inoltre ribadito che, in caso di pluralità di insegne, è riconosciuta l’esenzione nei limiti di una superficie complessiva di cinque metri quadrati, sempre che i vari mezzi pubblicitari siano collocati in connessione tra di loro.

In conclusione, la sentenza conferma che l’utilizzo delle insegne “Bancomat” e “Postamat” in contesti non bancari non integra un messaggio pubblicitario, ma costituisce un elemento essenziale per informare direttamente il cliente sulla fruibilità del servizio.

La decisione della Corte rappresenta pertanto un importante chiarimento in materia di imposta sulla pubblicità e stabilisce i criteri per l’esenzione delle insegne in contesti specifici.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it