imposta-pubblicita-cartelloniNon c’è l’imposta pubblicitaria sui cartelloni pubblicitari nei locali del centro commerciale che segnalano la futura apertura di negozi. Decide così la CTR del Piemonte.


Entrando nel merito della trattazione si impone l’esame dell’enunciato dell’art. 5 D.Lgs 507/1993. Nel primo comma il Legislatore ha chiaramente indicato che la collocazione in luogo privato non incide sull’applicazione del tributo purché, come in questo caso, si tratti di un luogo aperto al pubblico.

 

Col secondo comma il citato articolo individua, come presupposto per l’imposizione, la presenza di un messaggio volto “a promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.

 

Risulta evidente che la promozione, per essere tale, deve individuare un soggetto, ovvero una persona, un prodotto o un ente che trarrà vantaggio dalla comunicazione espressa, indipendentemente dalla struttura espositiva utilizzata.

 

Nel caso in esame i pannelli non recano l’indicazione di alcun soggetto né specificano il prodotto che sarà posto in commercio. Risulta evidente invece che i medesimi sono finalizzati a precludere alla vista del pubblico i locali spogli in fase di allestimento.

 

Ovvero si tratta di un intervento finalizzato a tutelare l’aspetto estetico del luogo (e anche a impedirne l’accesso al pubblico per questioni di sicurezza). In altre parole i pannelli hanno la valenza equivalente alla presenza di un pavimento pulito, una luce accogliente, insomma qualcosa di generico da cui non deriva alcun messaggio promozionale, presupposto questo indispensabile ai fini della applicazione della Imposta Comunale Pubblicitaria.

 

Ricordiamo che  la Corte Costituzionale, con sentenza n.15 del 30 gennaio 2018, ha confermato la legittimità costituzionale dell’imposta con l’art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che:

 

«L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 201, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 12, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012».

 

In allegato il testo completo della Sentenza.