imposta-pubblicita-cartello-gruImposta Pubblicità: anche il cartello sulla gru è soggetto alla tassa. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 31707.


La ricorrente, nel caso, ripropone una questione oggetto di appello incidentale – sulla quale la sentenza impugnata, all’evidenza, ha omesso pronunciarsi – e deduce che siffatta garanzia per il contribuente deve valere non solo nel caso di gestione diretta, ma anche nel caso di gestione in concessione della potestà impositiva.

 

La sentenza n. 9627/2012 della Corte di Cassazione, indica che il “provvedimento di livello dirigenziale” rimanda inequivocabilmente ad un atto della pubblica amministrazione, ipotesi rispetto alla quale la formulazione letterale della norma appare calibrata.

 

In primo grado, relativamente all’imposta sulla pubblicità, la Commissione tributaria aveva annullato l’avviso di accertamento. In appello tuttavia la Ctr Toscana ha riconosciuto «la valenza pubblicitaria del “cartello” apposto sulla gru» in quanto «recante segni distintivi della impresa costruttrice».

 

Secondo l’articolo 5 del Dlgs 507/1993:

 

“intende assoggettare ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto travalica la mera finalità distintiva che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori”.

 

Anche per questo, secondo la Cassazione, nella valutazione di imponibilità contano «sia la dimensione del mezzo di comunicazione sia la sua ubicazione». E, nel caso specifico, la gru era collocata in «luogo visibile al pubblico».

 

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