La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con delibera 88 del del 24 giugno 2016, si è espressa in merito alla richiesta di parere promossa dal Sindaco di un Comune, in merito alla possibilità di procedere, nell’anno 2016, nonostante il vigente blocco degli aumenti dei tributi locali disposto ex art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015, alla prima applicazione dell’imposta di soggiorno, istituita e regolamentata con deliberazione del Consiglio comunale, seguita da deliberazione della Giunta.
L’art.1, comma 26, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto che: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”. Non rientrando esplicitamente il caso in esame nelle esclusioni dal “blocco” di seguito dettate dalla citata norma (per il settore sanitario, per gli incrementi legati a manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti ed alla tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), l’Ente ha richiesto un parere circa l’applicabilità in concreto nell’anno 2016 dell’imposta di soggiorno deliberata nel 2015, sostenendo che – a suo avviso – non si tratterebbe di un “aumento” di tributo locale rispetto ai livelli dell’anno 2015, cadente sotto le maglie della sospensione.
Anzitutto deve ricordarsi che la funzione consultiva non può svolgersi in ordine a quesiti concreti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi riservati al giudizio discrezionale dell’Ente e ciò all’evidente fine sia di tutelare l’autonomia decisionale dell’amministrazione, sia di mantenere la necessaria posizione di neutralità ed indipendenza della Corte dei conti. Non è possibile, pertanto, scendere in valutazioni del caso concreto suscettibili di determinare un’ingerenza nella discrezionale attività dell’Ente, né l’ausilio consultivo può tramutarsi in una autorizzazione preventiva a provvedere o peggio in una declaratoria di legittimità di provvedimenti già formalmente adottati ed approvati dall’Ente, quasi si trattasse di controllo successivo di legittimità.
Difficile dirimere il dubbio relativo alla specifica questione della applicabilità o meno nel 2016 dell’imposta di soggiorno istituita nel 2015, trattandosi di questione la cui soluzione si presenta prodromica all’adozione di concreti fatti gestionali, la cui valutazione spetta alla specifica attribuzione dei competenti organi comunali (organi politici coadiuvati ex art. 97 del T.U.E.L. dagli organi gestionali dell’Ente). Il Collegio, può soltanto esaminare la questione generale e astratta che pertiene all’estensione dell’ambito di applicazione dell’art.1, comma 26 della L. 208/2015, nella parte in cui prevede la “sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”, al fine di risolvere il dubbio ermeneutico ad esso correlato, spettando poi all’Amministrazione interessata dare applicazione concreta, nell’ambito della sua autonomia di gestione contabile ed amministrativa, ai principi generali contenuti nelle valutazioni espresse, a livello consultivo, dalla Corte dei conti.
Così delineati i termini del quesito ermeneutico, deve darsi atto del fatto che l’interpretazione della norma in questione ha effettivamente dato adito – a livello nazionale – a dubbi. Il punto meritevole di chiarimento è quello vertente sull’interpretazione da dare al comma 129 dell’art.1 della L. Stabilità 2016, al fine di stabilire se esso sia suscettibile di ricomprendere o meno – sotto la sua sfera di operatività- anche le leggi regionali e le delibere che danno per la prima volta applicazione a nuovi tributi decorrenti dal 2016, oppure se si limiti a bloccare nell’esercizio 2016 soltanto gli aumenti delle aliquote di tributi già vigenti nel 2015.
In allegato il testo completo della Sentenza.