imposta-soggiorno-fiscoLa Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna, con deliberazione 96 del 25 ottobre 2016 si è espressa in merito alla richiesta di un parere da parte di un Comune circa l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento c.d. “operoso”, di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi di omesso, tardivo o parziale riversamento, da parte dei gestori delle strutture ricettive, dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché in ordine alla eventuale facoltà del Comune di introdurre l’istituto medesimo con propria norma regolamentare.

 

Il quesito rivolto alla Sezione riguarda l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento, c.d. “operoso”, di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi di omesso, tardivo o parziale riversamento, da parte dei gestori delle strutture ricettive, dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero la possibilità di introdurre l’istituto del ravvedimento, per le medesime fattispecie, con propria norma regolamentare, nei termini già disciplinati dal citato art. 13 del d.lgs. n.472/1997. La soluzione del quesito proposto rende necessario, preliminarmente, individuare il ruolo che la norma istitutiva dell’imposta di soggiorno attribuisce al gestore della struttura ricettiva (albergo, pensione, residence, abitazione privata ceduta in locazione turistica, ecc.).

 

A tal fine è opportuno richiamare la normativa che regola la materia. 4 Secondo quanto prevede il citato art. 4, comma 1, del d.lgs. n.23/2011, emanato sulla base della delega n. 42 del 2009, “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.”.

 

 

In via di principio, e fatta salva ogni valutazione sull’effettiva razionalità della disciplina eventualmente adottata, non può escludersi che una modalità definitoria preventiva di violazioni amministrative compiute dal gestore della struttura ricettiva, astrattamente riconducibile allo schema del ravvedimento tributario, venga autonomamente disciplinata dall’ente locale nell’ambito della generale previsione di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti…”.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.