imposta-di-soggiorno-danno-erariale-albergatoreSi configura la responsabilità erariale se l’albergatore che incassa l’imposta di soggiorno non la versa al Comune di riferimento. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 24 luglio 2018, n. 19654.


L’attività  di  accertamento  e  riscossione  dell’imposta  comunale  ha natura di servizio pubblico, e l’obbligazione del  concessionario di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell’interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate.

 

Ove delle somme ricevute il privato disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale le ha ricevute, spetta alla Corte dei Conti la cognizione della azione di responsabilità contabile promossa dal Procura regionale della Corte dei Conti ( cfr. Cass., Sez. Un., 25/1/ 2013, n. 1774  ).

 

Orbene, l’azione per danno erariale è stata nella specie dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte  dei Conti per la Toscana promossa  per mancato versamento al Comune impositore.

 

Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nel l’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile.

 

In allegato il testo dell’Ordinanza.