alberghi bookingCondannato per danno erariale il titolare di una struttura alberghiera che non ha versato al Comune le somme derivanti dall’imposta di soggiorno. A stabilirlo è la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, con la sentenza del 29 settembre 2016, n. 253.


Imposta di Soggiorno: danno erariale se c’è omesso versamento. Con l’atto di citazione in esame la Procura regionale ha convenuto in giudizio il nominato per sentirlo condannare “al pagamento, in favore del Comune di Siena della somma complessiva di euro 50.835,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia”.

 

Nel merito dei fatti risulta che con nota del 15 maggio 2015 il Nucleo di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siena ha denunciato un’ipotesi di danno erariale relativa al mancato versamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno da parte dell’Hotel Due Ponti in Siena.

 

Dagli atti di indagine si rileva che l’Hotel in parola, nel periodo luglio 2012 – ottobre 2014 ha omesso di versare all’Amministrazione comunale parte della tassa di soggiorno addebitata e riscossa dai propri clienti.

 

In particolare, a seguito di perquisizione locale e personale ordinata dalla Procura della Repubblica di Siena, nell’ambito del procedimento penale n. 0234/2015, sono state trovate le ricevute relative al versamento da parte dei clienti della tassa di soggiorno, versamento a cui non è corrisposto lo storno a favore delle Casse comunali.

 

Dalla vicenda, secondo la Procura attrice, emergerebbe un danno pari ad €. 50.835,00 che andrebbe addebitato alla sig.ra Federica SANDRUCCI, legale rappresentante della FACS srl, proprietaria dell’Hotel Due Ponti, atteso che i gestori delle strutture ricettive, per ciò che concerne l’obbligo di versamento della tassa di soggiorno, vadano ricondotti nella categoria degli agenti contabili di fatto, tenuti alla resa del conto giudiziale e sottoposti alla giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica della Corte dei Conti.

 

Nel merito in primo luogo è indubitabile che all’epoca degli eventi la parte convenuta era direttamente legata all’Amministrazione pubblica locale da un rapporto funzionale di servizio, conseguente all’obbligo di esazione dell’imposta di cui trattasi.

 

Altrettanto evidente è il nesso causale tra la condotta della stessa e l’evento dannoso (mancati riversamenti nelle casse comunali) atteso che il tutto si è svolto in violazione delle regole ordinarie disciplinanti il rapporto di esazione, dettagliatamente descritto nelle delibere di Consiglio Comunale allegate al fascicolo di causa.

 

Circa il comportamento della parte convenuta occorre esaminare l’ulteriore elemento della configurabilità della condotta quantomeno gravemente colposa come risulta dall’esame dei comportamenti stessi così come ampiamente illustrati nella attività istruttoria espletata nonché nell’atto di costituzione in giudizio dove non si nega l’ammanco ma se ne riduce la rilevanza trattandosi (secondo la tesi difensiva) di una mera momentanea carenza di liquidità.

 

Tale circostanza appare inverosimile atteso che l’imposta viene esatta all’atto della chiusura del conto e, quindi, non vi dovrebbero essere somme da “recuperare” ma solo ed esclusivamente incassi per contanti o equivalenti.

 

L’uso di tali somme per altre esigenze di cassa non può, comunque, costituire esimente della responsabilità.

 

A questo link il testo completo della Sentenza.