imposta-di-registro-seconda-casaL’Imposta di Registro Seconda Casa come funziona? Ecco alcune indicazioni sui meccanismi e su come viene applicata.


Le imposte per la seconda casa sono diverse dalle tasse. Si tratta di somme pagate in assenza di un servizio pubblico, quali:

 

  • l’IVA;
  • l’imposta di registro;
  • l’imposta catastale;
  • l’imposta ipotecaria

 

Che cos’è l’imposta di registro?

 

L’imposta di registro è un tributo previsto dall’ordinamento della Repubblica italiana dovuto per la registrazione di determinati atti giuridici presso l’Agenzia delle Entrate (prima dell’unificazione degli uffici fiscali la registrazione era effettuata presso l’Ufficio del Registro).

 

Si presenta come tributo avente natura di tassa, quando è correlata all’erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione, di imposta quando è determinata in proporzione al valore economico dell’atto o del negozio.

 

Essa è regolata dal Testo unico dell’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

 

La legge, in base alla tipologia dell’atto che deve essere registrato, prevede che l’imposta possa essere:

 

  • Fissa – Importo fisso a prescindere dal valore dell’atto (vedi sotto per importi). Il presupposto è la prestazione del servizio amministrativo di registrazione.
  • Minima – Importo minimo da versare quando si effettua la prima registrazione. L’importo è uguale alla fissa.
  • Predeterminata – Importo predefinito dalla legge in base alla tipologia del bene oggetto dell’atto (es. autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni);
  • Proporzionale – Importo percentuale sul valore dell’atto da registrare, nel quale vi è una realizzazione di un atto o di una operazione e la base imponibile è sul valore dell’atto.

 

Imposta di Registro Seconda Casa: come funziona?

 

L’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale vanno pagate al momento della registrazione dell’atto di compravendita. Sono versate dal notaio che stila l’atto. La parcella del notaio costituisce un costo diverso dalle tasse per l’acquisto della seconda casa.

 

Gli atti assoggettati all’imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le formalità necessarie per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

 

L’omissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può indurre una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 Euro.