Imposta di Registro, la legge di Bilancio 2019 cosa modifica? Ecco alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in merito.
L’articolo 20 del Tur, relativo all’imposta di registro, è stato modificato a seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2019.
“L’imposta (di registro NdR) è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.
Inoltre, con la risoluzione n. 2/E del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento tributario da applicare – ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale – all’atto di fusione tra Fondazioni bancarie non qualificabili ONLUS.
In applicazione del principio di alternatività Iva/Registro, previsto dall’articolo 40 del d.P.R n. 131 del 1986 (di seguito, TUR), i relativi atti devono essere assoggettati all’imposta di registro, nella misura proporzionale del 3 per cento, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, allegata al TUR, quando l’operazione di fusione avviene tra enti non commerciali, ovvero all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, quando l’operazione di fusione è posta in essere tra società od enti “aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola” (cfr. risoluzioni n. 152 del 15 aprile 2008 e n. 162 del 18 aprile 2008).
Nel caso di specie, pertanto, poiché l’operazione di fusione per incorporazione coinvolge soggetti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola, trova applicazione l’articolo 9 della tariffa, allegata al DPR n. 131 del 1986, che reca “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, da tassare in misura proporzionale con l’aliquota del 3%.
Per quanto attiene alle imposte ipotecaria e catastale, “gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo” sono soggetti ad imposta nella misura fissa di 200 euro.
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