Imposta di Registro: valido l’avviso al notaio se in “solido” legame con il cliente?
In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l’atto, poiché lo stesso, ai sensi dell’articolo. 57 del DPR n. 131 del 1986, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.
Ordinanza n. 23230 del 4 ottobre 2017 (udienza 7 giugno 2017)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Solaini Luca
Imposta di registro – La notificazione dell’avviso di liquidazione al notaio che ha registrato l’atto è legittima – Articolo 57 del DPR n. 131 del 1986 – Il notaio è obbligato in solido nel pagamento dell’imposta – L’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi