agenti_immobiliari_e_imposta_di_registroLa regola della solidarietà nel pagamento dell’imposta di registro relativa a un contratto di locazione vale anche per gli agenti immobiliari?

 

R.U.

Quando devono procedere alla registrazione delle locazioni, gli Agenti immobiliari sono soggetti a una serie di obblighi. Anzitutto devono registrare il contratto d’affitto in via telematica. Significa che non è possibile recarsi di persona a uno sportello dell’Agenza delle Entrate ma occorre registrare il contratto di locazione online.

Con riferimento ai contratti di locazione, aventi la forma di scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulati a seguito della loro attività, gli agenti immobiliari rientrano nel novero dei soggetti obbligati a richiedere la registrazione (articolo 10, comma 1, lettera d-bis, Dpr 131/1986). Conseguentemente, in tali casi, essi sono solidalmente obbligati, insieme alle parti (locatore e conduttore), al pagamento dell’imposta di registro (articolo 57, Dpr 131/1986).

Anche gli agenti  immobiliari diventano obbligati a richiedere la registrazione per le scritture private non autenticate stipulate a seguito della loro attività e diventano solidalmente responsabili per il versamento della relativa imposta di registro.
L’obbligo di registrazione per gli affari conclusi con l’intervento degli agenti immobiliari riguarda:
–  i contratti preliminari
– l’accettazione della proposta, quando le clausole inserite nello schema di proposta siano di per sé sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.