Due le procedure generalmente previste: tramite contrassegno telematico oppure, virtualmente, con F24, in seguito all’autorizzazione dell’ufficio delle Entrate competente.
L’imposta di bollo è un’imposta indiretta che colpisce i consumi, avente come presupposto l’esistenza di un atto, documento o registro, redatto in forma scritta. Oggetto del tributo sono le fatture, le ricevute, le note e i conti, che rilevano dal punto di vista tributario (tariffa allegata al Dpr 642/1972). In alcune ipotesi (parte I della tariffa), il tributo è dovuto sin dall’origine, in altre (parte II della tariffa) in caso d’uso. Quest’ultimo caso ricorre quando i documenti sono presentati all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione.
Il pagamento può essere effettuato secondo due diverse modalità:
- tramite contrassegno telematico, da applicare sul documento ai fini dell’annullamento
- virtualmente, in maniera diversa a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati oppure informatici.
Non sono generalmente soggetti al pagamento dell’imposta gli atti legislativi e quelli amministrativi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro consorzi. L’imposta è generalmente applicata in misura fissa, anche se, in talune ipotesi, come per le cambiali, la stessa può essere applicata in maniera proporzionale al valore indicato nell’atto. In linea generale, le operazioni fuori campo Iva, escluse o esenti dall’imposta sul valore aggiunto, di importo superiore a 77,47 euro, scontano l’imposta di bollo per un importo pari a 2 euro sulle fatture, ricevute, note conti e documenti simili.
Chi è obbligato
Il contrassegno deve essere apposto sulle fatture o ricevute dal soggetto che emette la fattura ovvero da colui che forma i documenti e, quindi, li consegna o li spedisce (risoluzione 444/E del 2008). L’emittente ha facoltà di addebitare in rivalsa l’imposta al committente, come spesa anticipata in nome e per conto dello stesso (articolo 15 del Dpr 633/1972). Sono, infatti, obbligati in solido per il pagamento dell’imposta, oltre che delle eventuali sanzioni, tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti, registri non in regola, oppure li enunciano o li allegano ad atti o documenti. Sono altresì solidalmente obbligati coloro che fanno uso di tali atti fin dall’origine, senza prima assoggettarli al bollo. È nullo ogni atto con cui si preveda l’onore dell’imposta a carico di solo una delle parti (articolo 23 del Dpr 642/1972).
Con quali modalità
Il contrassegno telematico adesivo può essere acquistato presso le rivendite di valori bollati. Deve, quindi, essere applicato sul documento e, per essere considerato regolare, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente allo stesso. Non è più necessario, come in passato, annullare la marca da bollo con un timbro o una sigla.
Come anticipato, la marca da bollo può però essere assolta, in determinati casi, anche virtualmente, in seguito a una domanda preventiva di autorizzazione da presentare presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. In tale sede, sarà necessario indicare il numero stimato di atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si richiede l’autorizzazione (articolo 15 del Dpr 642/1972). Non è previsto alcun limite minimo in relazione all’importo del tributo da versare (circolare 16/E del 2015). Precedentemente, invece, l’autorizzazione veniva rilasciata solo in seguito alla verifica dei requisiti di idoneità del richiedente e solo nell’ipotesi in cui l’imposta calcolata in via presuntiva fosse superiore a 2.582,28 euro (pari a 5 milioni di vecchie lire). L’ufficio, ricevuta la domanda, deve verificare i requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo nonché l’entità dello stesso e la quantità di documenti.
Sulle fatture dei soggetti “abilitati” dovrà essere riportata in modo leggibile la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15 del Dpr 642/1972”, oltre agli estremi dell’autorizzazione. In seguito all’autorizzazione, l’ufficio liquiderà l’imposta in via provvisoria sulla base di quanto dichiarato, suddividendo l’importo totale in rate bimestrali uguali, da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno.
La dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno. Nella stessa occorrerà indicare il numero e la tipologia degli atti e dei documenti emessi nel corso dell’anno precedente, distinti per voce, tariffa e altri elementi utili. Quanto comunicato fungerà da base di calcolo per la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso. L’imposta definitiva, a credito o a debito, verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante modello F24 con i codici tributo: 2505 per le rate bimestrali, 2506 per l’acconto, 2508 per gli eventuali interessi (risoluzione 12/E del 2015). Le eventuali sanzioni dovranno invece essere versate con il codice 2507.
Le fatture inviate in formato pdf via mail, soggette all’imposta di bollo, non possono assolvere il tributo con l’F24. Queste fatture, infatti, anche se predisposte con l’ausilio di mezzi informatici, non possiedono i requisiti previsti dal Dm 17 giugno 2014 per essere considerate documenti informatici rilevanti ai fini fiscali. Devono, perciò, essere assimilate a documenti cartacei e, pertanto, sarà necessario eseguire la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo tradizionale, con contrassegno telematico cartaceo o virtuale, con autorizzazione preventiva.