I contratti di valore inferiore ai 40mila euro stipulati con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio non scontano l’imposta di bollo?
Esclusa l’imposta di bollo sui contratti fino a 40mila euro con scambio di lettere? L’agenzia delle Entrate ha chiarito con l’interpello 954-15/2017 le modalità applicative del Dpr 642/1972 ai rapporti formalizzati in base alle modalità previste dal Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti discendenti da procedure negoziate o rientranti nella particolare fascia di valore.
I contratti di valore inferiore ai 40mila euro stipulati con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio non scontano l’imposta di bollo, se non in caso di registrazione.
L’articolo 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 stabilisce infatti che in questi casi il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Un Comune aveva richiesto se la procedura che si concretizza nell’invio di un atto unilaterale, nel quale è apposta la sola firma digitale del responsabile dell’ufficio competente, con trasmissione tramite posta elettronica certificata al fornitore aggiudicatario, possa rientrare nella fattispecie regolata dall’articolo 24 della tariffa allegata al decreto sull’imposta di bollo, che ne prevede l’applicazione solo in caso d’uso (quindi solo in caso di registrazione).
L’imposta relativa a tale documento, pertanto, dovrà essere addebitata al fornitore risultato aggiudicatario, in virtù del principio generale sancito dalla legge di contabilità dello Stato. Per converso, le offerte economiche presentate dagli altri operatori, alle quali non ha fatto seguito l’accettazione da parte della pubblica amministrazione, non saranno soggette all’applicazione dell’imposta di bollo, in apparente deroga rispetto a quanto previsto dal citato D.P.R. n. 642/1972.
Gli atti, i documenti ed i registri indicati dall’art. 22 all’art. 32 della Tariffa, Allegato A, del DPR n. 642/1972 sono soggetti ad imposta di bollo solo in caso d’uso, cioè quando sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione in quanto il presupposto giuridico è l’utilizzazione dell’atto. I contratti, ivi inclusi gli allegati, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine (Tariffa parte prima allegato A al DPR n. 42/72) ad esclusione di quelli che godono dell’esenzione, nel caso in cui esista una norma speciale o se sono inclusi nell’elenco tassativo della Tabella Allegato B del medesimo decreto.
Per quanto concerne, in particolare, il pagamento dell’imposta di bollo per la stipula dei contratti conclusi all’interno del MEPA, con Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 16/12/2013 n. 96/E è stato evidenziato che il già richiamato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 dispone espressamente che “Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”. Ne consegue che il contratto concluso tra l’amministrazione ed un fornitore abilitato nel MEPA risulta validamente stipulato a seguito dello scambio di documenti digitali tra i due contraenti, trattandosi di una particolare procedura prevista per la stipula di tale scrittura privata.
Ricordiamo che l’imposta di bollo, nel sistema fiscale italiano, è un’imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti.
Secondo la norma l’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.