imposta-di-bollo-mediazione-civileImposta di bollo e mediazione civile. È dovuta l’imposta di bollo per gli atti relativi alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali?


In riferimento al caso prospettato nel quesito, l’imposta di bollo non è dovuta. Infatti, l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, espressamente prevede che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Imposta di bollo e mediazione civile

 

La mediazione civile è un istituto giuridico avente ad oggetto attività di mediazione ed intermediazione in materia di controversie civili tra privati.

 

È anche detta negoziazione a tre, attività dove un terzo imparziale (chiamato Mediatore) aiuta due o più parti di una controversia a raggiungere un accordo (che può essere di varia natura) che risulti vantaggioso per ciascuna delle parti, attraverso varie tecniche di comunicazione e negoziazione, che servano ad aprire e/o migliorare il dialogo o l’empatia tra i contendenti.

 

È differentemente normato nel mondo, l’Unione europea ha richiesto l’adozione agli stati membri, di dotarsi di apposita normativa ai fini del recepimento delle direttiva dell’Unione Europea 2008/52/CE relativamente alla materia civile e commerciale.

 

In Italia si distingue la conciliazione giudiziale affidata ad un magistrato (conciliazione endoprocessuale) dalla conciliazione extragiudiziale nella forma della conciliazione amministrata.