Si chiedono chiarimenti in ordine al regime fiscale applicabile agli importi dovuti a titolo di interessi sulle somme stabilite in una sentenza del giudice del lavoro.
Nicoletta M.
Gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati (articolo 6, comma 2, del Tuir). Infatti, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile). Tali importi costituiscono reddito di lavoro dipendente e devono essere assoggettati a imposta secondo il criterio di cassa e, quindi, nello stesso anno in cui sono pagati, prescindendo da qualsiasi riferimento al momento in cui ha origine il diritto (risoluzione 292/E del 2007). Per completezza, si precisa che non è necessario che gli interessi e la rivalutazione conseguano a una sentenza di condanna del giudice, essendo sufficiente il fatto oggettivo della loro corresponsione; possono quindi derivare anche da un adempimento spontaneo del datore di lavoro o da una transazione (circolare 326/E del 1997).