Il MEF con la risoluzione n. 8/2015 ha dichiarato che gli immobili utilizzati dalle Casse Edili sono esenti dal versamento di IMU e TASI se destinati allo svolgimento di attività assistenziali e previdenziali. Per usufruire dell’esenzione, le Casse Edili devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- di carattere soggettivo e oggettivo di cui alla lettera i), comma 1 dell’articolo 7, dlgs n. 504/1992;
- generali e di settore di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento n. 200/2012, i quali stabiliscono i parametri per qualificare le attività come non commerciali.
Riguardo al possesso del requisito di carattere soggettivo, l’esenzione interessa solo i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR ossia “enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato“.
Questa esenzione ha valore anche per le Casse Edili definite dall’articolo 37 del CCNL di settore come organismi di origine contrattuale e sindacale a carattere paritetico, cui è demandato dall’ordinamento il perseguimento di specifiche finalità assistenziali e previdenziali a favore degli iscritti.
L’appartenenza dell’attività svolta dalle casse edili nell’ambito di quelle contemplate dalle norme di agevolazione appena citate è supportata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che nelle sentenze n. 25888 del 28 ottobre 2008 e n. 6869 del 7 maggio 2012, dopo aver illustrato l’evoluzione interpretativa che ha interessato la questione, è pervenuta alla conclusione che le casse edili adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali.
In particolare, nella sentenza n. 25888 del 2008 la Corte di Cassazione ha statuito che “le casse edili non si limitano ad effettuare, a favore degli aventi diritto, il pagamento delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia), ma adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali (provvedendo alla riscossione dei relativi contributi), quale la corresponsione dell’integrazione aggiuntiva di malattia”. Da ciò, quindi, la Corte perviene alla conclusione che “la Cassa Edile deve essere ricompresa, al pari degli altri enti di previdenza e assistenza, nella previsione di cui all’art. 635 c.p.c., comma 2 …”.
L’art. 1, comma 1, lett. g) del D.M. n. 200 del 2012, definisce le attività previdenziali quali “attività strettamente funzionali e inerenti all’erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie“.
Gli immobili posseduti e utilizzati dalle casse edili per lo svolgimento dell’attività previdenziale nei termini e alle condizioni sin qui delineate, rientrano nella disciplina che regola l’esenzione dall’IMU e dalla TASI.
In allegato all’articolo il testo completo della risoluzione deliberata dal MEF.