Immatricolazione di auto e moto comunitarie: ecco le principali novità introdotte dal provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2018.
Il contribuente è obbligato a presentare le istanze necessarie all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli acquistati in un altro Stato membro dell’Unione europea solo presso la direzione provinciale (Dp) dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale, alla data della presentazione della richiesta. Questa è una delle principali novità introdotte dal provvedimento direttoriale del 19 aprile 2018.
La procedura di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria con il pagamento dell’Iva tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (Elide) è stata introdotta dal Dl 262/2006 (articolo 1, comma 9) allo scopo di limitare il fenomeno delle frodi Iva intracomunitarie nel settore della compravendita di tali mezzi di trasporto.
Nonostante ciò, persistono forti criticità in tale settore, connesse soprattutto a un utilizzo improprio delle deroghe al sistema di versamento anticipato previste per i veicoli acquistati in regime Iva del margine e per quelli adoperati come beni strumentali all’attività d’impresa. Per contrastare in modo più incisivo tali fenomeni, si è resa necessaria l’emanazione dell’odierno provvedimento direttoriale.
Quest’ultimo, in particolare, specifica quali sono le tipologie di richieste che vanno presentate presso la Dp delle Entrate competente per territorio:
- istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti degli estremi identificativi di auto e moto usati, per permettere l’immatricolazione con esclusione del versamento dell’Iva tramite il modello “F24 Elide“, se acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni da operatori residenti in altri Stati membri dell’Ue e rientranti nel regime di Iva del margine
- istanza per la comunicazione al Ced degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli, per permettere l’immatricolazione con esclusione del versamento dell’Iva tramite il modello “F24 Elide“, se acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni da operatori residenti in altri Stati membri dell’Ue, e che vengono utilizzati come beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa
- istanza di validazione di un versamento effettuato con il modello “F24 Elide” per un importo insufficiente o incongruente
- istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con modello “F24 Elide” per un importo corrispondente all’imposta calcolata secondo l’aliquota Iva agevolata per i casi in cui l’intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all’agevolazione.
Possono, invece, essere presentate presso gli uffici di qualunque direzione provinciale dell’Agenzia le richieste di correzione del numero di telaio sbagliato del veicolo indicato sul modello “F24 Elide”, che ha determinato un mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario prevista dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dello scorso 26 marzo.
Lo stesso provvedimento direttoriale prevede anche l’obbligo di esibire la documentazione in originale presso la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, per le richieste di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria acquistati in regime di Iva del margine o per essere utilizzati come beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa.
La direzione provinciale competente acquisisce copia conforme della documentazione presentate dal richiedente e, dopo aver accolto la relativa richiesta, provvede a trasmettere al Ced del dipartimento per i Trasporti i dati identificativi del veicolo, tra i quali il numero di telaio, in modo da permetterne l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento anticipato dell’Iva tramite il modello “F24 Elide”.