ICIUn immobile posseduto da una Onlus, destinato ad un’attività assistenziale, non è esente da Ici se l’attività convenzionata è svolta dietro corrispettivo.

 


 

La Ctp di Milano, con la sentenza n. 9726/3/2016, ha accolto il ricorso proposto da un Comune, prendendo le mosse da una nota decisione della Commissione europea con la quale è stata dichiarata l’incompatibilità dell’esenzione in esame, in virtù del divieto di aiuti di Stato alle imprese.

 

Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. L’ufficio ha sottoposto a tassazione la sentenza emessa dal Tribunale Fallimentare di Milano, n. 10557/2013, relativa all’ammissione allo stato passivo del fallimento della società.

 

In particolare, il Tribunale fallimentare ha disposto: “l’ammissione del creditore Unicredit SPA allo stato passivo del fallimento Impresa generale di Costruzioni senza condizioni (e dunque con esclusione del riferimento all’eccezione di inefficacia delle cessioni ex art. 7 comma 1, L. 52/91) per la somma ammessa in via chirografarìa di€l. 296.000,00 “.

 

In relazione a tale dispositivo, l’ufficio ha applicato l’art. 8 lett. e) della tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/1986, secondo cui:

 

”tutti gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, di cui al primo comma del sopra citato art. 8., e, alla lettera e), per i diritti aventi contenuto patrimoniale, di cui all’art. 8 primo comma”.

 

A seguito di ciò, l’ufficio ha applicato l’aliquota dell’I per cento sull’importo di € 1.296.000,00. A giudizio di questo Giudice le contestazioni del contribuente sono corrette, in quanto, nel caso de quo, non si tratta di accertamento di diritti aventi contenuto patrimoniale, dato che oggetto della materia del contendere era la sola eccezione contenuta nel provvedimento di ammissione allo stato passivo del credito, che riporta: “con esclusione di inefficacia delle cessioni ex art. 7 comma 1, L. 52/91 “.

 

Nel caso in cui l’atto presentato alla registrazione sia una sentenza, per stabilire i presupposti ed i corretti criteri della tassazione, è necessario verificare i reali contenuti e gli effetti che essa produce.

 

Nel caso in esame, la sentenza n. 10557/2013, che ha creato il presente contenzioso, non ha accertato diritti a contenuto patrimoniali (da tassarsi con aliquota all’1%), ma ha prodotto unicamente l’effetto, meramente civilistico, della rimozione di un’eccezione apposta nel decreto di ammissione del credito al passivo fallimentare, senza incidere sulla struttura dello stato passivo.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.