I datori di lavoro che stabilizzeranno un giovane tirocinante entro il 31 dicembre 2016 potranno godere di un incentivo sino a 12 mila euro. Via libera del Ministero del Lavoro al bonus rafforzato per chi assume dal 1 ° marzo al 31 dicembre 2016, con contratti a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) giovani Neet che stanno svolgendo o hanno già svolto tirocini avviati al 31 gennaio 2016. Lo ha messo nero su bianco il decreto direttoriale n. 16 del 3 febbraio, pubblicato ieri sul sito della pubblicità legale del ministero del lavoro.
Il nuovo bonus fa parte del programma Garanzia giovani e interessa specificatamente i Neet, ossia i giovani che non lavorano (inoccupati, inattivi e/o disoccupati) e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione. Il decreto eroga un incentivo sulle assunzioni effettuate dal 1 ° marzo al 31 dicembre 2016, a condizione che il tirocinio oggetto della trasformazione in rapporto a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del programma Garanzia giovani e che il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all’inizio del percorso, sia in condizione “Neet”.
L’importo dell’incentivo non è unico, ma determinato dalla classe di profilazione assegnata al giovane Neet nell’ambito della Garanzia giovani (oscilla da un minimo di 3mila euro sino a 12 mila euro se il giovane ha una qualifica molto elevata) e viene erogato in 12 quote mensili di pari importo. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro viene riconosciuto in misura proporzionata alla durata. L’incentivo, inoltre, è interamente cumulabile con altre agevolazioni all’assunzione di natura economica o contributiva non selettive rispetto ai datori di lavoro o lavoratori e nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi all’assunzione selettivi.
Il decreto ricorda che il nuovo bonus è liberamente fruibile nel rispetto della regola del de minimis che lega la possibilità di ottenere i vantaggi al rispetto della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese. Oltre tale limite, invece, occorre rispettare le seguenti condizioni:
a) nell’ipotesi di assunzione di giovane d’età compresa tra 16 e 24 anni, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto (cioè un aumento netto dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti);
b) nell’ipotesi di assunzione di giovane d’età compresa tra 25 e 29 anni, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto e deve ricorrere, inoltre, almeno una di queste situazioni: 1) il giovane non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 2) il giovane non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica o diploma d’istruzione e formazione professionale o ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 3) il giovane è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo donna dell’Italia, ovvero è occupato in settori economici in cui sia riscontrata la predetta disparità.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto nei casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria d’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.