garanzia giovaniI datori di lavoro che stabilizzeranno un giovane tirocinante entro il 31 dicembre 2016 potranno godere di un incentivo sino a 12 mila euro.  Via libera del Ministero del Lavoro al bonus rafforzato per chi assume dal 1 ° marzo al 31 dicembre 2016, con contratti a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) giovani Neet che stanno svolgendo o hanno già svolto tirocini avviati al 31 gennaio 2016. Lo ha messo nero su bianco il decreto direttoriale n. 16 del 3 febbra­io, pubblicato ieri sul sito della pubblicità legale del ministero del lavoro.

 

Il nuovo bonus fa parte del pro­gramma Garanzia giovani e interessa specificatamente i Neet, ossia i giovani che non lavorano (inoccupati, inattivi e/o disoccupati) e non frequen­tano alcun corso di istruzione o formazione. Il decreto eroga un incentivo sulle assunzioni effet­tuate dal 1 ° marzo al 31 di­cembre 2016, a condizione che il tirocinio oggetto della trasformazione in rapporto a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del program­ma Garanzia giovani e che il giovane che ha svolto ov­vero svolge il tirocinio, all’inizio del percorso, sia in condizione “Neet”.

 

L’importo dell’incentivo non è unico, ma determinato dalla classe di profilazione assegna­ta al giovane Neet nell’ambito della Garanzia giovani (oscilla da un minimo di 3mila euro sino a 12 mila euro se il giovane ha una qualifica molto elevata) e viene erogato in 12 quote mensili di pari importo. In caso di risolu­zione anticipata del rapporto di lavoro viene riconosciuto in misura proporzionata alla durata. L’incentivo, inoltre, è interamente cumulabile con altre agevola­zioni all’assunzione di natura economica o contributiva non selettive rispetto ai datori di lavoro o lavoratori e nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi all’assunzione se­lettivi.

 

Il decreto ricorda che il nuo­vo bonus è liberamente fruibile nel rispetto della regola del de minimis  che lega la possibilità di ottenere i vantaggi al rispetto della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese. Oltre tale limite, invece, occorre rispettare le seguenti condizioni:

 

a) nell’ipotesi di assunzione di giovane d’età compresa tra 16 e 24 anni, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto (cioè un aumento netto dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti);

 

b) nell’ipotesi di assunzione di giovane d’età compresa tra 25 e 29 anni, l’assunzione deve comportare un incremen­to occupazionale netto e deve ricorrere, inoltre, almeno una di queste situazioni: 1) il giovane non ha un im­piego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 2) il giovane non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica o diploma d’istruzio­ne e formazione professionale o ha completato la formazio­ne a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego re­golarmente retribuito; 3) il giovane è occupato in professioni o settori caratte­rizzati da un tasso di dispa­rità uomo­donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo­ donna dell’Italia, ovvero è occupato in settori economici in cui sia riscontra­ta la predetta disparità.

 

Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è ri­chiesto nei casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria d’orario di lavoro o licenzia­mento per giusta causa.