bilancioooCon la deliberazione n. 4/2015 la Sezione delle autonomie ha dettato le prime linee di orientamento in merito alla fase di avvio del processo di armonizzazione del sistema di contabilità degli enti territoriali.

 

Il percorso per la compiuta realizzazione di questa riforma si preannuncia non facile, e la Corte dei conti e’ chiamata, nell’ambito delle sue attribuzioni, a seguirne l’attuazione. Alle Sezioni regionali di controllo, pertanto, spetta l’oneroso compito di monitorare la corretta applicazione delle rinnovate regole e alla Sezione della autonomie compete, nell’esercizio delle sue funzioni di coordinamento, l’adozione di linee di orientamento che garantiscano un uniforme comportamento da parte delle Sezioni regionali di controllo e che guidino nell’attività dei revisori dei conti.

 

Un tema di particolare rilevanza, che sta emergendo nel momento di transizione tra la vecchia e la nuova disciplina, riguarda le entrate vincolate, con particolare riferimento alla gestione di cassa e ai riflessi sul risultato di amministrazione. Profili che, in ultima analisi, incidono sulla nodale questione della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell’ente e della salvaguardia degli equilibri di bilancio. L’esame della tematica, avviato nell’adunanza del 23 ottobre 2015, è stato rinviato all’adunanza odierna, all’esito della quale è stata assunta la presente deliberazione.

 

Prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, la disciplina relativa all’individuazione delle entrate vincolate e al loro utilizzo temporaneo in termini di cassa di cui al d.lgs. n. 267/2000 era alquanto lacunosa. Il criterio guida utilizzato nella concreta applicazione delle norme si incentrava sul corretto modo di prestare osservanza al principio di unita’ del bilancio; pero’ la scarna disciplina di dettaglio, da un lato, e la mancanza di indici sicuri atti ad individuare le entrate vincolate che facevano eccezione alla richiamata regola, dall’altro, hanno favorito diffuse incertezze sull’interpretazione del medesimo principio.

 

Le conseguenze di tali incertezze, che riguardano i vincoli sotto il profilo della competenza, si son riflesse sul piano dei vincoli rilevanti in termini di cassa che  è l’aspetto di specifico interesse della questione in esame. Esse si sono tradotte in diffuse irregolarità soprattutto sotto il profilo dell’inadempimento dell’obbligo di ricostituzione delle somme vincolate, utilizzate in termini di cassa spesse volte ben oltre i limiti consentiti dalla legge.

 

L’unita’ del bilancio nella nuova formulazione dei principi generali di cui all’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, viene declinato nelle proposizioni di diritto secondo le quali “e’ il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene cosi’ la totalita’ delle sue spese durante la gestione.

 

Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate”.

 

Elementi di chiarezza emergono, anche, all’esito della ricostruzione del quadro normativo, dal quale si evince che la disciplina degli incassi vincolati degli enti locali dopo l'”armonizzazione”, pur conservando i tratti fondamentali di quella antecedente al d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. m126/2014, fa registrare aggiunte al testo delle relative norme che convergono verso una piu’ sicura individuazione delle entrate vincolate oggetto della specifica disciplina che ne occupa.

 

In particolare, nell’art. 180, comma 3 che codifica gli elementi descrittivi degli ordinativi di incasso, alla lettera d), laddove il vecchio testo faceva riferimento “agli eventuali vincoli di destinazione”, il nuovo testo puntualizza: “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti”.

 

Corrispondentemente, per quanto riguarda i mandati di pagamento, l’art. 185, comma 2, lettera i), precisa che tra gli elementi che lo sostanziano devono essere indicati “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.

 

Queste puntualizzazioni hanno valore di una sostanziale tipizzazione delle fattispecie, quanto meno con riferimento alla fonte del vincolo.

 

Per leggere il testo completo della delibera potete consultare il file in allegato a quest’articolo.