La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, ha emesso la sentenza 2/2024 per dirimere una controversia in merito alla gestione del del conto giudiziale di un comune.
Nel caso specifico, avvenuto all’interno del Comune di Sermoneta, in provincia di Latina, i giudici contabili hanno dovuto fare la “quadra” sulla sottoscrizione e l’approvazione di questo documento da parte di un agente contabile, “accusato” di aver ricoperto in modo indebito un ruolo non suo, vale a dire quello di responsabile del procedimento.
Che cos’è il conto giudiziale?
Il conto giudiziale, in modo particolare, rappresenta uno strumento di controllo fondamentale per assicurare una gestione finanziaria trasparente e responsabile all’interno degli enti pubblici, garantendo che le risorse siano utilizzate correttamente e a beneficio della collettività.
Si tratta di un documento contabile redatto da un agente “economo”, un soggetto incaricato della gestione di denaro, beni o valori appartenenti a un ente pubblico. Questo documento è sottoposto a verifica da parte della Corte dei Conti, che valuta la correttezza e la regolarità della gestione finanziaria dell’agente contabile.
Queste sono alcune caratteristiche del conto giudiziale:
- redazione annuale: l’agente contabile deve compilare il conto giudiziale ogni anno, riportando tutte le entrate e le uscite di denaro, oltre alla gestione dei beni e dei valori affidati alla sua responsabilità.
- trasparenza e responsabilità: il conto giudiziale serve a garantire trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e a verificare che l’agente contabile abbia agito nel rispetto delle norme e con diligenza.
- controllo della Corte dei Conti: la Corte dei Conti esamina il conto giudiziale per accertare la correttezza delle operazioni contabili e per verificare che non vi siano stati sprechi, frodi o altre irregolarità.
- procedura di discarico: dopo la verifica, se il conto è ritenuto corretto e regolare, la Corte dei Conti può approvare il conto e disporre il discarico dell’agente contabile, liberandolo da ulteriori responsabilità per quel periodo di gestione.
- sanzioni in caso di irregolarità: Se vengono rilevate irregolarità, l’agente contabile può essere chiamato a rispondere per eventuali danni erariali, e la Corte dei Conti può avviare procedimenti sanzionatori.
Sul versante delle presunte irregolarità nella gestione di questo conto e della sua sottoscrizione definitiva i giudici contabili sono prontamente intervenuti, mettendo a fuoco meglio alcuni punti.
La controversia esaminata dai giudici
La Procura regionale, nonostante l’iniziale relazione di discarico favorevole all’agente contabile, è intervuta in merito all’approvazione e sottoscrizione del conto giudiziale del Comune di Sermoneta esprimendo un parere contrario e sottolineando che la documentazione allegata indicava una sovrapposizione di ruoli tra l’economo comunale e il responsabile del procedimento, posizioni entrambe ricoperte dall’agente contabile. La giurisprudenza della Corte dei Conti, citata dalla Procura, stabilisce che questi ruoli devono essere ricoperti da persone diverse per garantire la necessaria indipendenza e correttezza dei controlli.
La posizione di difesa dell’agente contabile
L’agente contabile ha spiegato che ha dovuto assumere il ruolo di economo in seguito al pensionamento del precedente titolare del posto, non essendovi altre risorse umane disponibili. Inoltre, ha specificato che il fondo economale è stato utilizzato solo per importi minimi e che tutte le operazioni economali erano state gestite dal Responsabile del Servizio Finanziario fino a quando quest’ultimo è stato assente per malattia. In tale periodo, l’agente contabile ha dovuto firmare la determinazione di parifica dei conti per garantire l’approvazione del Rendiconto di gestione 2021 nei termini di legge.
La decisione della Corte
Il Collegio ha ritenuto valide le spiegazioni fornite dall’agente contabile, riconoscendo che le irregolarità sollevate dalla Procura erano dovute a circostanze eccezionali. La documentazione presentata e le verifiche dell’Organo di Revisione hanno confermato la regolarità della gestione contabile.
Come principio giuridico generale, per il futuro, la Sezione afferma tuttavia che il “visto” sul conto giudiziale non può essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto in base ai principi di “alterità” e “indipendenza“:
- esigenza di ‘alterità’: l’alterità implica che il soggetto che esegue il controllo (il controllore) deve essere diverso da quello che è sottoposto a controllo (il controllato). In altre parole, chi verifica l’accuratezza e la correttezza delle operazioni contabili non deve essere la stessa persona che ha effettuato quelle operazioni. Questa separazione è fondamentale per evitare conflitti di interesse e garantire che il controllo sia obiettivo e imparziale.
- indipendenza: l’indipendenza si riferisce alla capacità del controllore di operare senza influenze o pressioni da parte del controllato. Anche se collegata all’alterità, l’indipendenza si concentra più sull’assenza di relazioni o interessi che potrebbero compromettere l’imparzialità del controllore.
Ne deriva che, qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al Servizio finanziario (se non addirittura l’unico dipendente amministrativo dell’Ente Locale), la competenza a rilasciare il visto di conformità deve essere intestata:
- al Segretario comunale – in funzione sostitutiva del Responsabile del Servizio
- o al Sindaco, quale Organo responsabile dell’Amministrazione del Comune ex art. 50 del Tuel.
La Corte ha pertanto rimarcato l’importanza di rispettare il principio di separazione tra i ruoli di controllo e gestione, e ha invitato il Comune di Sermoneta ad adottare misure organizzative per garantire trasparenza e correttezza nelle operazioni contabili future.
Il testo della Sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it