Sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 è stato pubblicato il Decreto del 26 luglio 2024 del Ministero dell’Interno, che approva le modalità di certificazione della perdita di gettito IMU per esenzione immobili locati e sotto sfratto per morosità.


Questo nuovo testo normativo approva le modalità di certificazione della perdita di gettito IMU per l’anno 2021, accertata alla data del 31 dicembre 2023. Questa misura riguarda le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 4-ter del Decreto Legge n. 73/2021.

Scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le istruzioni operative per gli adempimenti.

Esenzione IMU per gli immobili locati a uso abitativo tra il 2020 e il 2021

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge il 23 luglio 2021, n. 106, prevedeva l’esenzione dell’IMU per l’anno 2021 destinata agli immobili ad uso abitativo con sfratto per morosità emesso entro il 28 febbraio 2020 o sospeso fino a giugno 2021. Tale esenzione è stata estesa anche a chi ha ottenuto lo sfratto dopo il 28 febbraio 2020, con esecuzione sospesa fino a settembre o dicembre 2021. Inoltre, il comma 2 dell’articolo prevede il rimborso della prima rata IMU 2021 per questi soggetti, con modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Supporto ai comuni per le minori entrate

Per compensare i comuni delle minori entrate derivanti da queste esenzioni, risulta istituito un fondo di 115 milioni di euro per tutto il periodo relativo all’anno 2021. Con il Decreto del 26 luglio 2024, sono state dunque approvate le modalità per certificare la perdita di gettito IMU accertata entro il 31 dicembre 2023.

Obbligo di certificazione

I comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta che hanno subito una effettiva perdita di gettito IMU per il 2021 sono tenuti alla certificazione. Anche i comuni che non hanno subito una perdita ma hanno ricevuto l’acconto erogato con il decreto del 15 ottobre 2021 devono certificare. Sono esentati i comuni che non hanno ricevuto l’acconto e non hanno avuto una perdita di gettito.

Modalità di certificazione

La certificazione deve essere effettuata tramite l’area riservata del Sistema certificazioni enti locali, accessibile dal sito web del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. La procedura informatizzata sarà disponibile dall’8 agosto 2024 fino al 7 novembre 2024. Eventuali proroghe potranno essere disposte con decreto del direttore centrale per finanza locale e pubblicate sul sito del dipartimento.

Requisiti e conseguenze della certificazione

La certificazione, che deve includere l’importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi della prima o unica rata IMU 2021, deve essere completata inserendo i dati relativi alla perdita di gettito, il numero di immobili esenti e il valore della base imponibile esente. Per i comuni che hanno ricevuto l’acconto, il sistema calcolerà automaticamente il conguaglio a credito o a debito dell’ente alla data del 31 dicembre 2023.

La certificazione, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, deve essere trasmessa, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) disponibile alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, a partire dall’8 agosto 2024 e fino al 7 novembre 2024.

La mancata certificazione o l’uso di modalità diverse comporta l’esclusione dal riparto definitivo del fondo e, in caso di assegnazione dell’acconto, il suo recupero secondo le procedure previste dalla legge.

In Gazzetta Ufficiale il decreto sulla certificazione della perdita di gettito IMU

Qui il testo completo.