svizzeraL’accordo tra l’Unione europea e la Svizzera sulla tassazione dei redditi da risparmio cambia volto e si trasforma in una vera e propria intesa a tutto campo sul flusso di informazioni fiscali fra Stati.

 

Con l’intento di applicare lo standard globale dell’Ocse per lo scambio automatico di informazioni, infatti, le parti si stringono la mano e danno l’ok a un protocollo di modifica, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 dicembre scorso.
 

Si parte nel 2017 – Il primo gennaio 2017 è la data fissata come linea di partenza per l’applicazione dell’accordo. Entro l’inizio del prossimo anno i requisiti previsti dalla Confederazione Svizzera e dall’Unione Europea per l’entrata in vigore degli accordi internazionali dovrebbero infatti essere soddisfatti. A partire dal 2017 si dovrebbe quindi procedere alla raccolta delle informazioni, da trasmettere a partire dal 2018.

 
I contenuti dell’accordo – Le novità del  protocollo di intesa si concentrano su due punti chiave: lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard Ocse e lo scambio di informazioni su richiesta, così come previsto dall’articolo 26 dello standard di convenzione della stessa organizzazione. In questo specifico ambito, l’accordo registra anche la decisione-comunicazione elvetica di  non scambiare informazioni in merito a richieste basate su dati ottenuti illegalmente.
 

Il flusso di dati automatico, anno dopo anno –  Il protocollo prevede che ogni anno la Svizzera scambi automaticamente le informazioni ottenute con gli stati membri dell’Unione Europea, e viceversa. I dati da scambiare sono raccolti dagli istituti finanziari all’interno di un determinato paese e trasmessi alle autorità fiscali dello stesso stato. Queste informazioni sono poi inviate alle autorità fiscali degli stati parte dell’accordo sullo scambio automatico di informazioni. Facciamo un esempio: se un contribuente del paese X detiene un conto presso una banca del paese Y. La banca del paese Y comunica i dati dei conti finanziari all’autorità del paese Y, che  quindi trasmette automaticamente le informazioni alle autorità del paese X. Quali dati sono oggetto di scambio automatico? Informazioni sui conti e sui redditi da capitale (interessi, dividendi, proventi da vendite e altri ricavi) come pure sulle identità delle persone beneficiarie. Le informazioni relative al conto “oggetto di comunicazione” devono essere trasmesse con periodicità annuale, nel corso dell’anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.
 

Il dibattito in Svizzera – Lo scorso settembre il Consiglio nazionale elvetico dice sì all’introduzione dello scambio automatico di informazioni secondo lo standard Ocse, con l’obiettivo di fare della Svizzera “una piazza finanziaria svizzera competitiva, stabile, integra e dotata di condizioni quadro accettate a livello internazionale”. Allo stesso tempo – invece – il Consiglio boccia (112 voti contrari e 60 favorevoli) la proposta del consigliere Marco Romano di sottoporre l’accordo a referendum obbligatorio. Nelle istituzioni della Confederazione svizzera è quindi sempre più diffusa la consapevolezza che lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale si avvia a diventare una pratica condivisa a livello globale. Tant’è che tutte le forze politiche, a eccezione dei democentristi dell’Udc, si esprimono a favore di questo passaggio per alcuni versi epocale. Quest’ultima formazione, su posizioni nazionaliste, vede nell’applicazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali una lesione della sfera di riservatezza dei cittadini da parte degli Stati.