Con specifico riferimento alle “frodi carosello”, la Corte di cassazione ha confermato l’orientamento per cui una volta fornita dall’Amministrazione finanziaria la prova della interposizione fittizia della società “cartiera o fantasma” nella operazione commerciale che è stata effettivamente posta in essere dal cessionario/committente con un diverso soggetto – cedente/prestatore – il quale non figura nella fatturazione, spetta al contribuente (cessionario/committente), che ha portato in detrazione l’IVA, fornire la prova contraria che l’apparente cedente/prestatore non è un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che la operazione è stata “realmente” conclusa con esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode”. (cfr. Cass. n. 17377/2009; id. n. 867/2010; id. n. 5912/2010; id. n. 12802/2011; id. n. 20059/2014; id. n. 428/2015;. giurisprudenza costante: Cass. n. 15228/2001, id. n. 1779/2003, id. n. 28695/2005, id. n. 7146/2007).
Né è sufficiente esibire una documentazione contabile impeccabile per dimostrare che l’operazione commerciale non è fittizia ma reale.
Sentenza n. 4335 del 4 marzo 2016 (udienza 22 giugno 2015)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bielli Stefano – Est. Olivieri Stefano – Pm. Velardi Maurizio
Fatture per operazioni inesistenti – Frodi carosello