frode-fondi-ue-regole-confisca-paFrode su fondi UE, ecco le regole sulla confisca nei confronti della PA che ha effettuato il reato. Indicazioni arrivano dalla sentenza della Corte di cassazione n. 25980/2018.


In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere ricompresa nel profitto anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone  (Sez. 6, n. 23013 del 22/04/2016 , Gigli e altro, Rv. 267065).

 

Nel caso in cui il reato presupposto sia riconducibile ad un’ipotesi di cd. reato in contratto, il profitto confiscabile ex art. 19 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere determinato da un lato, assoggettando ad ablazione i vantaggi di natura economico-patrimoniale costituenti diretta derivazione causale dell’illecito così da aver riguardo esclusivamente dell’effettivo incremento del patrimonio dell’ente conseguito attraverso  l’agire illegale e, dall’altro, escludendo i proventi eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte  in favore del contraente nell’ambito del  rapporto sinallagmatico, pari alla “utilitas” di cui si sia giovata la controparte.

 

Dunque solo nel caso positivo di un vizio d’origine, il vantaggio ingiusto va identificato con l’intero contributo. Ma se, come nella vicenda esaminata, questo non viene riscontrato, il “focus” sul non lecito deve riguardare la sola esecuzione del progetto finanziato, al netto dell’utile conseguito dalla Pubblica amministrazione e dunque dei proventi frutto di prestazioni legittime.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.