bolognaL’applicazione di un regime fiscale in luogo di un altro (agrario, forfetario o ordinario) ancorata alla quantità di calore e/o elettricità in totale forniti e al rispetto del principio di prevalenza. Con la risoluzione 54/E, pubblicata oggi, l’Amministrazione finanziaria chiarisce i dubbi degli operatori in merito al trattamento fiscale delle attività di produzione e di cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali in seguito alle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016 alla disciplina.

 

Il documento di prassi ha precisato che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fino a 2.400.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario. Sono pertanto tassate su base catastale, nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse, così come precisato nella circolare 32/E del 2009. A tal riguardo, il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse e ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi. La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre i 2.400.000 kWh, andrà invece assoggettata a tassazione forfettaria, sempre a condizione che risulti verificato il requisito della prevalenza.

 

Si applicherà, in tal caso, all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione di quanto ceduto, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari. In caso di mancato rispetto di tale requisito, produzione e cessione saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa.

 

Per quanto riguarda, il fotovoltaico, entro il limite dei 260.000 kWh, la produzione e la cessione da fonti fotovoltaiche costituiscono sempre attività connesse a quella agricola, di conseguenza produttive di reddito agrario (risoluzione 86/E del 2015). Oltre i 260.000 kWh l’anno, la tassazione avviene, invece, forfettariamente, sempreché tuttavia risultino rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale (circolare 32/E del  2009). In caso contrario, trovano applicazione, per la parte di reddito derivante dalla produzione di energia in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa (circolare 20/E del 2016).