Divulgazione riepilogativa dell’assegnazione del Fondo di solidarietà comunale 2015. Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 31 marzo 2015, è stato sancito l’accordo previsto dall’articolo 1, comma 380-ter, lettera b), della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015.
In attesa del perfezionamento del provvedimento, viene messo a disposizione dei comuni il dato riepilogativo.
Sono in corso ulteriori elaborazioni per la predisposizione di un prospetto sintetico che permetterà ai singoli comuni di effettuare consultazioni più dettagliate sugli elementi di formazione e riparto del Fondo stesso.
La norma sul fondo di solidarietà comunale è stata introdotta dall’imposta municipale unica o propria (meglio conosciuta da tutti come IMU). A sua volta poi, essa introduce un meccanismo di riparto delle finanze pubbliche tra Stato ed Enti locali, mediante l’istituzione del suddetto fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell’imposta municipale di spettanza dei comuni.
La norma, tuttavia, prevede che sia riservato allo Stato anche il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota standard dello 0,76 per cento. In alcuni casi, pertanto, non dovrebbe essere necessario effettuare un doppio calcolo del tributo, con una duplice compilazione del mod. F24.