In Gazzetta Ufficiale il D.M. 20 dicembre 2016 recante “Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2016”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 del 9 gennaio 2017.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono stabiliti, per l’anno 2016, i seguenti criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
A valere sulle disponibilita’ del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per l’anno 2016, la dotazione di 20 milioni di euro e’ ripartita a favore dei soggetti aggregatori secondo i criteri di seguito indicati:
- 42% del Fondo tra i soggetti aggregatori che soddisfino, cumulativamente, i seguenti requisiti: i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attivita’ propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all’analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione ed aggiornamento della pianificazione relativa alle categorie merceologiche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonche’ alle attivita’ del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;
- e abbiano bandito direttamente in qualita’ di soggetto aggregatore come risultante dall’elenco dell’ANAC di cui alla delibera del 20 luglio 2016, n. 784 e successive modifiche e integrazioni, nel triennio 2013-2015, iniziative di acquisto per un valore uguale o superiore a un miliardo di euro;
- e abbiano bandito direttamente, in qualita’ di soggetto aggregatore come risultante dall’elenco dell’ANAC di cui alla delibera del 20 luglio 2016, n. 784 e successive modifiche e integrazioni, almeno una gara nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015.
L’importo massimo del Fondo ottenibile da ciascun soggetto aggregatore di cui alla lettera a) del presente comma, e’ pari al rapporto tra il 42% del valore del Fondo ed il numero di soggetti aggregatori che soddisfino, cumulativamente, i requisiti di cui alla lettera a) e comunque non potra’ essere superiore ad euro 1.050.000. L’importo cosi’ calcolato verra’ assegnato per intero ai soggetti aggregatori che abbiano bandito almeno quattro gare nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015. Nel caso in cui un soggetto aggregatore bandisca meno di quattro gare, l’importo da assegnare verra’ calcolato proporzionalmente al numero di gare effettivamente bandite nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015.
In allegato il testo completo del Decreto.