Lo stop alle disposizioni che prevedevano la trattenuta sui redditi derivanti da investimenti fuori confine arriva con un provvedimento del direttore dell’Agenzia

Sospesa l’operatività della ritenuta del 20% sui redditi derivanti da investimenti e attività estere di natura finanziaria, applicata automaticamente dagli intermediari (articolo 4, comma 2, Dl 167/1990). Gli eventuali importi già trattenuti saranno rimessi a disposizione degli interessati, dagli stessi intermediari. A stabilirlo un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 19 febbraio, su richiesta del ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il comunicato del Mef, diffuso oggi, ricorda che la ritenuta d’acconto del 20% sugli investimenti e le attività estere di natura finanziaria, originariamente predisposta a seguito della richiesta di informazioni della Commissione europea (caso Eu Pilot 171/11/Taxu) sulla non proporzionalità degli adempimenti e delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge europea n. 97/2013.
La nascita del sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard),  messo a punto dall’Ocse lo scorso gennaio, e la creazione dell’accordo intergovernativo (Iga) che prevede lo scambio di informazioni fra Usa e altri Paesi, fanno ritenere superata la norma che dispone la ritenuta sui flussi finanziari esteri. Le informazioni sui redditi di fonte estera relativi agli investitori italiani saranno disponibili, infatti, attraverso lo scambio di informazioni multilaterale.

Il comunicato del Mef, infine, rende noto che, nell’ambito del disegno di legge per l’attuazione dell’accordo “Iga” e l’implementazione del “Common Reporting Standard”, è stata predisposta una norma per la definitiva abrogazione della ritenuta, che sarà oggetto di valutazione da parte del prossimo Governo.

FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate