Flat Tax 2019 e quote di controllo in Srl: la Circolare 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito.
Il chiarimento sulla disciplina normativa è contenuto nella circolare 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo bene di cosa si tratta.
Secondo la regola generale, non possono accedere al regime forfettario coloro che:
controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Flat Tax 2019 e quote di controllo in Srl, le regole dall’Agenzia delle Entrate
Pertanto, come spiega l’Agenzia delle Entrate, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
- del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e
- dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.