Negli ultimi due anni la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento ha subito profonde modifiche, dapprima con la Legge delega n. 23/2014, poi ad opera di uno dei suoi decreti attuativi, il D.Lgs. n. 128/2015, ed infine con la Legge di stabilità 2016, che ai commi 130-132 riscrive gli articoli 57 del DPR n. 633/1972 e 43 del DPR n. 600/1973. Gli ordinari termini di accertamento passano da 4 a 5 anni successivi alla presentazione della dichiarazione (che diventano 7 in caso di omessa dichiarazione) e nessuna riproposizione del raddoppio dei termini.
L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all’ufficio con le modalità di cui all’articolo 38, quarto comma.
Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell’allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Con il comma 132 della Legge n. 208/2015 il legislatore ha precisato che le disposizioni dei precedenti commi 130 e 131 valgono per gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2016 e seguenti, mentre per i periodi di imposta precedenti il termine ordinatorio per gli accertamenti rimane fissato al 31/12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quinto in caso di omissione). Con una ulteriore precisazione per i periodi di imposta precedenti al 2016: ovvero che in caso di violazioni che abbiano rilevanza penale i termini risultano raddoppiati (leggi il comma 132 della Legge n. 208/2015).
Le recenti sentenze dei giudici tributari della CTP Milano (n. 2922/36/16), della CTP Lecco (n. 77/02/16), della CTP di Como (n. 117/04/16), nell’interpretare la nuova normativa, hanno affermato che per i vecchi accertamenti si applica il comma 132 citato con la conseguenza che se la denuncia penale non è stata inoltrata nei termini ordinari l’accertamento emesso in base al raddoppio termini è illegittimo.