proroga-versamenti-scadenza-30-giugnoA comunicarlo è direttamente il Ministero dell’Economa e delle Finanze: si dispone la proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno 2023, ma non riguarderà tutti.


Il MEF l’ha annunciata con “ben” due settimane di anticipo rispetto alla scadenza originaria tramite un comunicato stampa rilasciato in queste ore.

Una prossima disposizione normativa che ufficializzerà il differimento dei termini fiscali per alcuni soggetti interessati dalla scadenza del prossimo 30 giugno 2023.

Il ministero potrebbe mettere in atto il differimento tramite un decreto legge ma forse si preferirà un emendamento da innestare su una delle legge di conversione all’esame sia di camera sia del Senato

L’appuntamento dello scadenzario fiscale al 30 giugno era stato giudicato troppo risicato dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti che aveva presentato nelle scorse settimane al ministero dell’economia una richiesta ufficiale di rinvio.

Proroga versamenti in scadenza al 30 giugno: ecco chi sarà interessato

Il differimento arriverà per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023.

Le nuove scadenze saranno le seguenti:

  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Si precisa inoltre che ne potranno beneficiare:

  • i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA
  • i soggetti che applicano il regime forfetario
  • e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

Queste sono le imposte sottoposte che potranno essere prorogate senza maggiorazione entro il 20 luglio:

  • diritto camerale 2023;
  • saldo 2022 e eventualmente primo acconto 2023 dei contributi INPS della gestione separata professionisti senza cassa e dell’eventuale eccedente il minimale per artigiani e commercianti;
  • saldo 2022 e se non versato primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • inoltre anche il saldo 2022 e eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2022 e, se qualora dovuto, l’acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni, dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva dovuta dai c.d. contribuenti minimi;
  • altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
  • e infine l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it