fisco-avvisi-contribuenti-controllo-volume-affariIl Fisco invia avvisi ai contribuenti sul controllo del volume d’affari. Arrivano direttamente all’indirizzo Pec o nel proprio “Cassetto fiscale”. L’interessato, verificata la segnalazione, può richiedere maggiori informazioni, dare spiegazioni, ravvedersi.


Se emergono differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai titolari di partita Iva e dai loro clienti, l’Agenzia delle entrate, per valutare la correttezza dei dati in suo possesso, segnala la circostanza al contribuente, indicando le modalità con le quali può richiedere informazioni o manifestare eventuali elementi e fatti da essa stessa non conosciuti.

 

La “comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo” arriva all’indirizzo di posta elettronica certificata attivato o, qualora tale indirizzo non sia attivo o non sia registrato nel pubblico elenco Ini-Pec, per posta ordinaria. In ogni caso, è consultabile anche nel proprio “Cassetto fiscale”.

 

Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento 8 ottobre 2018, che detta le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21, Dl 78/2010, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016 (“comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”), da cui risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, il volume d’affari conseguito.

 

Cosa c’è nella comunicazione

 

Nella lettera per la compliance sono riportati: il codice fiscale, la denominazione, il cognome e nome del destinatario; il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta; il codice atto; il totale delle operazioni comunicate dai clienti Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso; le modalità di consultazione dei dati di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

 

La stessa comunicazione è disponibile anche nel “Cassetto fiscale” del contribuente, corredata delle seguenti informazioni: protocollo e data di invio della dichiarazione Iva che ha originato la procedura; somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno, ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione); somma delle operazioni comunicate dai clienti Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso e considerate al netto dell’Iva; operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione Iva; dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva e acquisti comunicati da ciascuno di essi; dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente e operazioni comunicate per ciascuno di essi.

 

Come chiedere informazioni

 

Il contribuente, direttamente o tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere all’Agenzia maggiori informazioni sulle anomalie segnalate oppure comunicare fatti e circostanze non conosciute dal Fisco, in modo da spiegare le incongruenze emerse.

 

Quando si concorda con la segnalazione

 

Il contribuente, nel caso in cui trovi pertinente la segnalazione dell’Agenzia, può rimediare agli errori e/o omissioni avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997); ciò consente di pagare sanzioni in misura ridotta, la cui entità è graduata in funzione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino alla sua regolarizzazione. Si può fare ravvedimento a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato ha avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e degli esiti del controllo formale.