eventi calamitosiL’Agenzia delle Entrate indica come utilizzare il beneficio connesso al riconoscimento del finanziamento agevolato e come recuperare gli importi spettanti da parte del finanziatore.

 


La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 422-428, legge 208/2015) prevede il riconoscimento di finanziamenti agevolati a favore di coloro che vivono, lavorano ed esercitano attività d’impresa in territori colpiti da eventi calamitosi. Scopo dei finanziamenti è consentire di rimediare sia ai danni che interessano il patrimonio privato sia a quelli relativi alle attività economico-produttive.

 

Dal punto di vista operativo, le banche (e, in genere, tutti i soggetti autorizzati all’esercizio del credito) operanti nei territori interessati dagli eventi calamitosi possono concedere ai soggetti danneggiati finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia statale. In capo al beneficiario del finanziamento agevolato matura un credito d’imposta, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.

 

La legge, inoltre, prevede che le modalità di fruizione del credito d’imposta siano, appunto, stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento 6 febbraio 2017, quindi, attua quanto previsto dalla citata disposizione normativa.

 

Misura del credito d’imposta

 

L’importo del credito d’imposta è ottenuto, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, sommando:

 

 

  • sorte capitale
  • interessi dovuti
  • spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento agevolato.

 

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere la rate di rimborso.

 

Recupero del soggetto finanziatore

 

A sua volta, il soggetto che ha erogato il finanziamento (la banca) recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi (nonché delle spese connesse) mediante compensazione, tramite modello F24 (in tal caso, peraltro, non si applicano i limiti quantitativi legislativamente previsti). Il finanziatore può esercitare la compensazione a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento. In alternativa, il recupero può avvenire mediante cessione del credito (in tal caso, il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione).

 

Trasmissione dei dati

 

Infine, il soggetto finanziatore è tenuto a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

 
– elenchi dei soggetti beneficiari
– ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario
– numero e importo delle singole rate
– dati di eventuali risoluzioni.

 

Le modalità e i termini della trasmissione telematica dei dati suindicati saranno definiti con un successivo provvedimento.