fatture falseIl reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si consuma al momento di emissione della singola fattura ovvero, nel caso di emissione plurima nel corso del medesimo periodo d’imposta, di emissione dell’ultima di esse. Se ne deduce che il termine prescrizionale del reato non decorre dalla data di commissione di ciascun evento bensì dall’ultimo di essi.

 

Nell’ipotesi in cui l’imputato sia rappresentante legale di più società emittenti le fatture e i documenti per operazioni inesistenti, il reato non deve essere ricondotto a lui, ma in capo a ognuna delle società, che costituiscono persone giuridiche distinte e autonome. È questo il contenuto emerso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 27849 del 2 luglio 2015.

 

Il fatto

 

La controversia ha ad oggetto la condotta del rappresentante legale di una serie di società a cui la Guardia di finanza aveva contestato il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d’appello, denunciando l’erronea applicazione dell’articolo 8 del Dlgs 74/2000, dal momento che la Corte territorialmente competente aveva considerato l’emissione delle fatture come una condotta unitaria “per ciascuna società emittente e per ogni periodo d’imposta”.

 

Diversamente, il legale rappresentante delle società verificate riteneva che il comportamento dell’agente dovesse essere considerato in modo unitario, in relazione al singolo periodo d’imposta, “a prescindere dall’eventuale difforme intestazione dell’emittente delle fatture stesse”. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

La decisione

 

L’articolo 8 del Dlgs 74/2000 sancisce al comma 1 che è punito “chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. Nel caso di emissione di una singola fattura il reato si intende consumato all’atto dell’emissione.

 

Qualora, invece, nel corso del medesimo periodo d’imposta l’agente rilasci più fatture o documenti per operazioni inesistenti, l’emissione, seppur multipla, si considera come un reato “unitario” alla luce del disposto del comma 2, che espressamente prevede che “l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato”.

 

Tale unitarietà si ripercuote sia in termini di consumazione del reato che sulla decorrenza dei termini prescrizionali. Sull’argomento, i giudici della Cassazione hanno già chiarito che, per l’individuazione del momento di consumazione del delitto di cui all’articolo 8 del Dlgs 74/2000, non rileva il momento dell’accertamento, ma quello in cui è avvenuta l’emissione della singola fattura “ovvero dell’ultima di esse, quando vi sia stata pluralità di emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta” (Cassazione 20787/2002).

 

La Corte di legittimità ha osservato che tale principio costituisce un regime di favore per l’imputato in quanto, riconducendo a unità plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo, esclude l’aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria per il principio della continuazione. A fronte di tale regime di favore “corrisponde la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio bensì dall’ultimo di essi”.

 

Alla luce di tali principi, è da ritenersi corretto l’operato della Corte territoriale che ha ricondotto a unità tutte le fatture emesse “nel medesimo periodo d’imposta da ognuna delle società indicate negli atti di imputazione”, respingendo la tesi dell’imputato, secondo cui il reato sarebbe da considerarsi unitario a prescindere dall’eventuale difforme intestazione dell’emittente delle fatture stesse.

 

Infatti, ai fini della decorrenza dei termini prescrizionali, non rileva che le società a cui è stato contestato il reato ex articolo 8 abbiano tutte lo stesso rappresentante legale in quanto, trattandosi di persone giuridiche distinte, ognuna risponde in via autonoma alle contestazioni. In tal senso, appare del tutto evidente che il legislatore abbia inteso “far riferimento alla emissione, da parte di uno stesso soggetto (sia esso persona giuridica o persona fisica), di una pluralità di fatture nello stesso periodo d’imposta”.