Con la sentenza n. 27849/2015 la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa in merito ai tempi di prescrizione delle fatture false. Più in particolare, per determinare i tempi di prescrizione, o meglio per individuare il momento in cui è stato consumato il reato, rileva la data in cui è avvenuta l’emissione della singola fattura o dell’ultima di esse, nel caso in cui ci siano state più emissioni di documenti, anche se l’imprenditore commette il fatto in società diverse per evadere le imposte.
Il comma 2, art. 8, D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce che debba considerarsi unitario il reato di fatturazione per operazioni inesistenti commesso nella stesso periodo di imposta, a prescindere dal numero di fatture. Tale unitarietà del reato non può che ripercuotersi sul momento di consumazione e quindi sulla decorrenza della prescrizione, spiega la Cassazione.
Il caso riguardava la condanna a carico di un imprenditore che, avvalendosi di più aziende, aveva emesso diverse fatture false. In sostanza, secondo quanto chiarito dai giudici della Cassazione, richiamando la sentenza della Cassazione n. 20787/2002:
“Ai fini della individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art.8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n.74, non rileva il momento dell’accertamento, ma quello in cui è avvenuta l’emissione della singola fattura ovvero dell’ultima di esse, quando vi sia stata pluralità di emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta”.
Si tratta, precisa ancora la Corte, di un principio che:
“Costituisce attuazione della chiara disposizione che, al D.Lgs.10 marzo 2000 n.74, art.8, in deroga agli ordinari principi previsti dall’art.81 cpv. c.p. in tema di continuazione, prevede un regime di favore per l’imputato mediante la riconduzione ad unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell’arco del medesimo arco di imposta. A fronte di tale regime favorevole, che riconduce la pluralità ad unico reato e in tal modo esclude l’aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, corrisponde la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall’ultimo di essi”.
(cfr.Cassazione terza sezione penale, sentenza n.6264/2010).