Le fatture elettroniche che non sono soggette ad Iva scontano l’imposta di bollo se l’importo è superiore a € 77,47.
Il bollo deve essere versato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento a mezzo F24 con il codice tributo 2501 indicando l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento.
È sufficiente fare un unico versamento dovuto per tutte le fatture elettroniche emesse durante l’anno.
È necessario che ciascuna fattura elettronica dovrà riportare l’annotazione “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 6,comma 2, del Dm 17/06/2014”.
Ricordiamo che la fattura elettronica indica, in Italia, una fattura in formato digitale.
È stata introdotta con la legge finanziaria 2008, nell’ambito delle linee di azione dell’Unione europea («i2010») che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo degli acquisti. Le pubbliche amministrazioni italiane sono obbligate a emetterle dal 6 giugno 2014. Consiste in un documento elettronico prodotto in formato XML, secondo gli standard tecnici definiti da Sogei, il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile; è la sola tipologia di fattura accettata dagli enti di PA che, secondo le disposizioni di legge, sono tenuti ad avvalersi del Sistema di Interscambio.
La fattura elettronica per essere immutabile e non alterabile, deve poter attestare la data di emissione, l’autenticità della provenienza, e l’integrità del contenuto.
Le normative nazionali e comunitarie prevedono:
- L’apposizione, su ciascuna fattura, della firma elettronica (in Italia si deve parlare di firma digitale, ossia una firma elettronica qualificata che impiega un algoritmo di cifratura a chiave asimmetrica);
- L’utilizzo del sistema di Electronic Data Interchange – E.D.I. -, a condizione che siano rispettate le raccomandazioni contenute nella Direttiva CE n. 94/820/CE del 19/10/2004, che in Italia si chiama SdI (Sistema di Interscambio).