Fatturazione Elettrofatturazione-elettronica-carburanti-2018-trasmissione-corrispettivinica Carburanti 2018: trasmissione dei corrispettivi. Esiste anche l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di carburante.Fatturazione Elettronica Carburanti 2018: trasmissione dei corrispettivi. Esiste anche l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di carburante.


L’onere, previsto originariamente per il 1 gennaio 2019, è anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori, nonché per prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle misure con circolare 30.04.2018, n. 8/E, attraverso i provvedimenti del 4.04.2018, n. 73203, del 30.04.2018, n. 89757, nonché nell’ambito del videoforum del 24.05.2018.

 

Dal 1.07.2018 i distributori di carburante saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica, secondo il formato XML (extensible Markup Language) e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, D.Lgs. 127/2015 per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori. Le cessioni richiamate devono essere riferite alla benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Si tratta dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante.

 

Tale comunicazione riguarderà soltanto le cessioni:

 

  • di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motore;
  • che non hanno costituito oggetto di fatturazione (elettronica o cartacea);
  • la cui erogazione è avvenuta unicamente mediante distributori automatici dotati di particolari caratteristiche.

 

L’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1.07.2018 non riguarda, le cessioni di carburante per usi diversi. Per esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà, comunque, dal 1.01.2019.

 

Restano fuori dall’ambito applicativo della norma i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, cc. 1 e 2, D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014).