fatturazione-elettronica-carburantiLa fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Entrerà in vigore anche la fatturazione elettronica carburanti, che porterà all’abolizione della scheda carburante: in cosa consiste?


Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.

 

Questo formato verrà adottato anche per la fatturazione elettronica sui carburanti, abolendo di fatto la scheda carburante.

 

Le novità

 

La nuova legge di Bilancio, n. 205/2017, reca modifiche alla disciplina dei rifornimenti di carburante, introducendo l’obbligo di fattura elettronica per i rifornimenti effettuati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, abrogando la disciplina della c.d. “scheda carburante” e ampliando gli obblighi di tracciabilità per le detrazioni fiscali anche a una serie di altri costi connessi.

 

Secondo la nuova normativa, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. La novità doveva entrare in vigore il 1° Luglio 2018, ma è stata prorogata al 1° Gennaio 2018.fatturazione-elettronica-carburanti

 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

 

Regole tecniche

 

Le operazioni interessate dall’articolo 1, comma 917, della legge di bilancio 2018, precisa innanzitutto l’Agenzia, s’intendono riferite alle cessioni di benzina e gasolio destinate a essere utilizzati per motori a uso autotrazione.

 

La Fattura Elettronica Carburanti dovrà essere emessa tramite il Sistema di interscambio (Sdi). Sul documento non dovranno necessariamente comparire gli elementi identificativi del mezzo (targa, modello, casa costruttrice) anche se non è “vietato” inserirli; in tal caso, il loro posto è nel campo “AltriDatiGestionali” del file.

 

Dovrà essere elettronica, inoltre, la fattura cumulativa di più operazioni anche se non tutte soggette all’obbligo di emissione on line.

 

Inoltre, come avviene per la modalità, cartacea, per le cessioni avvenute nello stesso mese e anno, tra gli stessi operatori, accompagnate da documento di trasporto idoneo a identificare il momento e gli attori dello scambio, secondo le disposizioni del Dpr 472/1996, può essere emessa un’unica fattura entro il 15 del mese successivo.

 

Come documenti potranno essere utilizzati anche i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche.

 

Gli strumenti dell’Agenzia delle Entrate

 

fatturazione-elettronica-carburanti-computer.jpgL’Agenzia delle entrate mette, quindi, a disposizione degli operatori economici (come sopra anticipato) servizi volti a semplificare gli adempimenti. In particolare, le fatture che viaggeranno tramite Sdi potranno essere inviate alla piattaforma, anche attraverso intermediari, con Pec oppure utilizzando le stesse procedure web e App.

 

In alternativa, dopo l’accredito allo Sdi le fatture potranno essere trasmesse via web service o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (Ftp). In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.

 

Detrazioni fiscali

 

Ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo del rifornimento di carburante non basta, però, la fattura, ma è necessario anche l’impiego dei mezzi di pagamento ritenuti “idonei”.

 

Il pagamento in contanti, che ben può verificarsi (ad esempio, in caso di mancato funzionamento del dispositivo), impedisce la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo di acquisto del carburante, anche se l’impresa e il professionista sono in possesso della relativa fattura.

 

Per poter detrarre l’IVA e dedurre il costo del rifornimento di carburante, imprese e professionisti devono procedere al pagamento del carburante utilizzando:

 

  • Modalità non informatiche ma comunque “tracciate”, quali assegno bancario e postale, circolare e non, vaglia cambiario e postale;
  • Modalità elettroniche, come il bonifico bancario o postale, il bollettino postale;
  • Carte di credito, debito e prepagate.

 

Esclusioni dall’obbligo?

 

Gli acquisti di carburanti per autotrazione, se ad effettuarli sono “privati consumatori”, continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta. L’obbligo rimane per l’esercente l’impianto di distribuzione che dovrà provvedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Dogane. fatturazione-elettronica-carburanti-tool

 

Tale adempimento sarà limitato, in fase di prima applicazione, alle cessioni di benzina e gasolio effettuate da operatori che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione. In seguito l’obbligo sarà esteso a tutte le categorie di operatori.

 

Erano restate fuori dalla nuova disciplina le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere. Anche se, vista la proroga di sei mesi, anche queste categorie saranno interessate alle modifiche dal 1° Gennaio 2019.

 

In tal caso, le spese potranno essere documentate ai fini della deducibilità e detraibilità Iva con le modalità finora in uso (Dpr 444/1997, anche se abrogato dalla legge di bilancio 2018) oppure, facoltativamente, con fattura elettronica.

 

Infine continuano a essere esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011).

 

Ulteriori casi

 

fatturazione-elettronica-carburanti-tool.jpegPer le fatture emesse e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, che dal 1° gennaio 2019 dovranno essere trasmesse con cadenza mensile, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’obbligo comunicativo potrà essere adempiuto trasmettendo al SDI l’intera fattura emessa nel formato XML, compilando il campo “CodiceDestinatario” con uno dei codici convenzionali appositamente previsti. Tale regola vale solo per le fatture attive.

 

Non sono previsti su eventuali errori o imperfezioni dei dati anagrafici, e per quanto riguarda il diritto alla detrazione è stato annunciato che si sta studiando una soluzione che dia la possibilità anche in regime di fatturazione elettronica di applicare le regole della Circolare 1/E/2018 dell’Agenzia delle entrate con quelle del DPR 100/98, che non essendo mai state abrogate sono tutt’ora vigenti.