fatturazione-elettronica-carburante-proroga-non-per-tuttiIl Decreto legge 79 del 28 giugno di quest’anno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, proroga al 1° GENNAIO 2019 l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica carburante: la proroga non è per tutti, però.


Il provvedimento ha placato le ire dei benzinai che da mesi invocavano con insistenza una proroga per conformarsi alle novità. Richiesta già bocciata dal governo Gentiloni. Nonostante la proroga della fatturazione elettronica per i distributori di carburante, l’Agenzia delle Entrate continua nel suo processo di completamento del pacchetto tecnologico necessario per accompagnare gli utenti al debutto della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019.

 

Per un approfondimento potete consultare la nostra guida alla Fatturazione Elettronica Carburante.

 

Chi è escluso?

 

Tale differimento NON riguarda:

 

  • le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti verso amministrazioni pubbliche (PA). Per queste operazioni è confermato l’avvio anticipato del predetto obbligo con decorrenza 1° LUGLIO 2018, seppure ancora in attesa di documento di prassi annunciato dall’Agenzia delle Entrate per chiarire i dubbi ancora esistenti;
  • le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti tra operatori economici, ad esclusione dell’ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il gasolio e la benzina per autotrazione sia come partita Iva che come consumatore finale, oggetto della proroga sopra annunciata;
  • lo slittamento della e-fattura per i benzinai che, appunto, riguarda solo i distributori di carburante. Per gli acquisti di carburanti da parte delle imprese agromeccaniche e agricole l’obbligo della fatturazione elettronica scatta dal 1° luglio, anziché dal 1° gennaio 2019.

 

Addio alla scheda carburante

 

Da gennaio inoltre finisce in soffitta la scheda carburante, cioè il documento che finora consente alle imprese di detrarre una volta al mese o ogni tre mesi l’Iva per l’acquisto di carburanti nei distributori e ottenere la deduzione dell’imposta dal reddito. Tali spese saranno deducibili nella dichiarazione dei redditi solo se effettuate mediante mezzi tracciabili. Chi usa il contante non potrà farle valere in alcun modo.