formato elettronicoFatturazione differita: guida ai requisiti per emetterla, con la documentazione richiesta e i vincoli imposti.

 

La Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) ha introdotto la possibilità di emettere fattura differita anche per prestazioni di servizi e non più solo per la vendita di beni, effettuate nello stesso mese solare da un unico soggetto.  Si tratta di una importante semplificazione, perché la fattura differita permette di riepilogare in un unico documento i pagamenti avvenuti nel mese solare. Ma ci sono dei vincoli da rispettare: le fatture devono essere individuabili da idonea documentazione.

Requisiti

Ricordiamo che la fattura differita può essere emessa con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate da un unico soggetto nello stesso mese solare. La fattura differita va inoltre emessa e registrata entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni vengono realmente effettuate delle prestazioni, ma indicando comunque il mese di riferimento per l’operazione come previsto dall’articolo 21, comma 4, lettera a) e dall’articolo 23, comma 1, secondo periodo, del Dpr 633/1972.

Regole

  • Fattura differita per cessioni di beni: bisogna indicare numeri e date dei singoli documenti di consegna, eventualmente vanno bene anche quelle di compilazione. Per le cessioni di beni in Italia è necessario che la consegna e la spedizione risultino da documento di trasporto (DDT) o altro da cui si evincono i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione (lettera di vettura, ecc). Per le cessioni intra-UE, la data di riferimento è quella di partenza del trasporto o spedizione dall’Italia (o altro Stato membro per quanto riguarda gli acquisti).

 

  • Fattura differita per prestazioni di servizi: bisogna indicare in dettaglio le operazioni eseguite, anche nel caso di prestazioni già liquidate. Le prestazioni in Italia devono essere individuabili attraverso documentazione idonea che quindi ne attestano l’esecuzione (contratto, documenti d’intervento, rapporti, ecc.), effettuate nello stesso mese solare e nei confronti di uno stesso soggetto. Per le prestazioni di servizi intra-UE si può emettere fattura differita per operazioni non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972.