fattura-elettronica-faq-agenzia-delle-entrateFattura Elettronica: le Faq dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili, al fine di chiarire tutti i dubbi di amministrazioni ed esercenti.


Fattura elettronica: sono disponibili tutte le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, all’indomani del via all’obbligo dal primo gennaio 2019, di fatturazione elettronica. Con una serie di Faq pubblicate nella sezione dedicata alla fatturazione elettronica, il Fisco sta cercando di dare risposta a questioni pratiche poste dagli addetti ai lavori.

 

Ecco alcuni esempi di criticità segnalate a cui è stata data risposta.

 

Registro delle deleghe

 

Ad esempio, il nuovo sistema di comunicazione telematica dei dati per attivare la delega, utilizzabile direttamente da parte dell’intermediario delegato, ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari. Prevedendo diverse misure per la protezione e la riservatezza dei dati personali.

 

Anche la tenuta del registro rientra nell’ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante. In particolare risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall’intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica.

 

Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018.

 

Partita Iva inesistente o cessata: il SdI scarta questa fattura?

 

Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/72.

 

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata o un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria?

 

Il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali. In tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

 

Fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail

 

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura.

 

Se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018, ad esempio in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019?

 

La stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.

 

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

 

In allegato il documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, con tutte le FAQ.