Fattura Elettronica Carburanti: periodo di transizione, cosa accade tra il 1 luglio al 2018 e il 31 dicembre 2018?
L’obbligo della fattura elettronica per la vendita di carburante ai soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, è stato spostato dal 1 luglio 2018 al 1 gennaio 2019. Nel periodo che va dal 1 luglio al 2018 al 31 dicembre 2018 vi è una sorta di “doppio binario”, in cui vige sia la scheda carburante, ma anche la fattura elettronica, in quanto i benzinai che sono pronti potranno comunque procedere all’emissione della fattura elettronica carburanti.
La proroga è circoscritta unicamente al caso in cui l’acquisto avvenga presso impianti stradali di distribuzione. Pertanto rimane al 1 luglio 2018 l’obbligo della fattura elettronica per documentare l’acquisto di carburanti dai grossisti; la novità interessa, ad esempio tutte le imprese che hanno una cisterna in sede: dal 1 luglio 2018 i rifornimenti dovranno essere documentati con fattura elettronica.
Sempre in riferimento alla fatturazione elettronica non è stato prorogato il termine del 1 luglio 2018 per i sub-appaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
Dal 1 luglio 2018, c’è tuttavia l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per le spese relative all’utilizzo di autovetture, natanti da diporto, aeromobili e in genere veicoli stradali a motori. Se non si rispetta questo obbligo si perde il diritto alla detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo.
Quindi dal 1 luglio 2018, dovranno essere pagati con strumenti tracciabili:
– gli acquisti di carburanti e lubrificanti;
– le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione;
– i pedaggi stradali;
– i canoni di noleggio, locazione anche finanziaria;
– altre spese di impiego o connesse ai mezzi di trasporto.
Per rispettare l’obbligo della tracciabilità si possono utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:
- carte di debito,
- carte di credito,
- carte prepagate,
- assegni bancari,
- postali,
- bonifici bancari o postali.
Si faccia attenzione che l’obbligo della tracciabilità va inteso in senso ampio: comprende anche i pagamenti effettuati da terzi se relativi ad automezzi aziendali. Così, ad esempio, se un dipendente effettua un rifornimento per un’ autovettura dell’impresa e anticipa i soldi di tasca propria, dovrà pagare con strumento tracciabile. Il rimborso (a piè di lista) avverrà nella busta paga, il cui pagamento (dal 1 luglio 2018) dovrà essere effettuato (obbligatoriamente) con strumenti tracciabili.