Doppio intervento dell’Amministrazione finanziaria, che con la circolare 8/E e il provvedimento 30 aprile 2018, fornisce precisazioni in merito alla fatturazione elettronica sul carburante per autotrazione ceduto, obbligatoria dal prossimo 1° luglio. In aiuto degli operatori, arriva un’App e servizi on line taglia burocrazia.
In vista dell’imminente partenza dell’obbligo di utilizzo della modalità elettronica, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti su alcuni particolari ambiti applicativi.
Circolare n. 8/2018
Un rapido excursus
La legge di bilancio 2018 ha introdotto, dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. L’obbligo, prevede la stessa legge, viene anticipato al 1° luglio 2018, per le “cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori” e per le “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica” (così l’articolo 1, comma 917, rispettivamente lettere a) e b), legge 2015/2017).
E le novità, per i carburanti, non finiscono qua: infatti, sono state introdotte specifiche regole in base alle quali deducibilità dei costi d’acquisto e detraibilità dell’Iva sono vincolate all’utilizzo di particolari mezzi di pagamento stabiliti in primis dalla legge e, poi, ulteriormente definiti dal provvedimento 4 aprile 2018 del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con la circolare 8/E l’Agenzia delle entrate fa una prima “incursione” sulla nuova disciplina e sulle modalità di pagamento. Dedica, invece, soltanto qualche accenno ai risvolti applicativi in materia di contratti d’appalto, rimandando a un successivo documento di prassi i chiarimenti più dettagliati.
Fattura elettronica obbligatoria, ma anche facoltativa
Le operazioni interessate dall’articolo 1, comma 917, della legge di bilancio 2018, precisa innanzitutto l’Agenzia, s’intendono riferite alle cessioni di benzina e gasolio destinate a essere utilizzati per motori a uso autotrazione. Di conseguenza, restano fuori dalla nuova disciplina fino al 31 dicembre 2018, ad esempio, le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere. In tal caso, le spese potranno essere documentate ai fini della deducibilità e detraibilità Iva con le modalità finora in uso (Dpr 444/1997, anche se abrogato dalla legge di bilancio 2018 a partire dal prossimo 1° luglio) oppure, facoltativamente, con fattura elettronica.
Quest’ultima dovrà essere emessa tramite il Sistema di interscambio (Sdi), in base ai formati e alle regole tecniche definite oggi con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Sul documento non dovranno necessariamente comparire gli elementi identificativi del mezzo (targa, modello, casa costruttrice) anche se non è “vietato” inserirli; in tal caso, il loro posto è nel campo “MezzoTrasporto” del file. Dovrà essere elettronica, inoltre, la fattura cumulativa di più operazioni anche se non tutte soggette all’obbligo di emissione on line.
Inoltre, come avviene per la modalità, cartacea, per le cessioni avvenute nello stesso mese e anno, tra gli stessi operatori, accompagnate da documento di trasporto idoneo a identificare il momento e gli attori dello scambio, secondo le disposizioni del Dpr 472/1996, può essere emessa un’unica fattura entro il 15 del mese successivo. Come documenti potranno essere utilizzati anche i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche.
L’Agenzia conferma, inoltre, che continuano a essere esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011).
Dal prossimo 1° luglio, le Entrate affiancheranno gli operatori con una serie di servizi in rete, per facilitare la predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture. In particolare, per chi aderisce, i documenti fiscali emessi tramite Sdi saranno conservati gratuitamente dall’Amministrazione finanziaria secondo i termini e le condizioni previste dall’accordo di servizio.
Gli ulteriori mezzi di pagamento individuati dal provvedimento 4 aprile 2018, sottolinea la circolare, non sono utilizzabili soltanto per la detraibilità dell’Iva, ma sono idonei anche per la deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto di carburanti. Per quanto concerne le carte e i buoni carburante, gli errori relativi alle modalità di fatturazione utilizzate, fino al 31 dicembre 2018, non saranno sanzionati.
Il credito d’imposta previsto sempre dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 922 e 923) a favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti per le transazioni effettuate dal 1° luglio 2018 con carte di credito, di debito o prepagate, è sempre riconosciuto.
Come anticipo in materia di certificazione per le prestazioni in appalto e subappalto, l’Agenzia delle entrate specifica l’obbligo di fatturazione elettronica, soltanto per i rapporti “diretti” tra appaltatore e pubblica amministrazione e tra il primo e gli eventuali subappaltatori, mentre nei passaggi successivi, fino al 31 dicembre2018, gli operatori interessati potranno scegliere di fatturare secondo le regole ordinarie e, quindi, anche in formato analogico.
Provvedimento 30 aprile 2018
Il provvedimento definisce nel dettaglio le modalità di applicazione dell’e-fattura. Tra le altre, ad esempio, annuncia il debutto di un’App in grado di leggere il QRCode generato da un servizio webche potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per consentire a quest’ultimo di acquisire in automatico i dati identificativi Iva del cessionario/committente.
L’Agenzia delle entrate mette, quindi, a disposizione degli operatori economici (come sopra anticipato) servizi volti a semplificare gli adempimenti. In particolare, le fatture che viaggeranno tramite Sdi potranno essere inviate alla piattaforma, anche attraverso intermediari, con Pec oppure utilizzando le stesse procedure web e App. In alternativa, dopo l’accredito allo Sdi le fatture potranno essere trasmesse via “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (Ftp). In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.
Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate. Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente Iva che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali standard per la ricezione (Pec, web service, Ftp): troverà le fatture nell’apposita area web riservata dell’Agenzia.
I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia, possono conservare in rete, a costo zero, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, come previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale (Cad), fornito dall’Agenzia delle entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia. Sarà predisposto, inoltre, un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito delle Entrate.
Tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Inoltre, la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia delle entrate è garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.