Fattura Elettronica 2019, per l’imposta di bollo trimestrale è arrivato il momento. Ecco cosa è necessario sapere.
Le nuove regole per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche – introdotte con un provvedimento del Ministro dell’Economia e Finanze emanato a fine 2018 – apportano semplificazioni nel 2019 per ciò che riguarda le modalità di calcolo, ma quadruplicano gli adempimenti per i contribuenti, che vedono passare da annuale a trimestrale l’obbligo di pagamento dell’imposta
Proprio su questa scadenza imminente occorre fare un po’ di chiarezza.
Fattura Elettronica 2019: cosa cambia
Un comunicato stampa pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ha illustrato le novità in arrivo e spiegato in sintesi cosa è cambiato a partire dal 1° gennaio 2019.
L’obbligo di fattura elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018. A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Per un approfondimento completo vi rimandiamo a questo articolo.
Fattura Elettronica 2019: imposta di bollo trimestrale
Sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare l’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate dovrà rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo:
- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Mentre il pagamento dell’imposta elettronica relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre.
Le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse saranno:
- Dal 1° gennaio al 31 marzo 2019 20 aprile
- Dal 1° aprile al 30 giugno 2019 20 luglio
- Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre
- Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio
Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente, il D.M. 28 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle finanze, recante “Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche”, prevede – al termine di ogni trimestre – sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate, attraverso il Sistema di Interscambio.