Dall’Europa arriva il via libera all’introduzione della fattura elettronica generalizzata: sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di ieri, infatti, è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (Ue) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018.
Con questa delibera l’Italia è stata autorizzata a introdurre la “misura speciale di deroga” agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune dell’Iva. In tal modo, quindi, ricevono “copertura europea” le disposizioni recentemente previste dalla legge di bilancio 2018, che stabiliscono, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati (articolo 1, comma 909 e seguenti, legge 205/2017).
La richiesta di autorizzazione
Lo scorso 27 settembre l’Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga per poter introdurre nel proprio ordinamento un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti Iva diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese.
L’istanza è stata presentata sulla base di quanto previsto dall’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune Iva. Tale disposizione, infatti, prevede che uno Stato membro può essere autorizzato a introdurre “misure speciali di deroga alla (…) direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”. Inoltre, “le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull’importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale”. Per ottenere l’autorizzazione, lo Stato membro è tenuto a inviare una specifica domanda alla Commissione, fornendo tutti i dati necessari.
Nell’istanza di autorizzazione inviata alla Commissione, l’Italia ha motivato la propria richiesta sottolineando che un tale meccanismo contribuirebbe ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione e le frodi Iva, a incentivare l’adempimento spontaneo, a semplificare ulteriormente gli adempimenti, a rendere più efficiente la riscossione nonché a modernizzare il settore produttivo con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese.
Più in particolare, l’Italia ha sottolineato che il processo di fatturazione elettronica si basa sulla veicolazione delle fatture attraverso il Sistema di interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, e già utilizzato per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. In tal modo, l’amministrazione è posta nelle condizioni “di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici, offrendo così la possibilità di effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l’Iva dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute”.
Inoltre, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica garantisce “una spinta al pagamento elettronico (…), aumentando ancor di più la trasparenza dell’impresa nei confronti dell’Amministrazione fiscale e incrementando, quindi, la tax compliance”.
La legge di bilancio 2018
Con la manovra di fine anno, il legislatore italiano, modificando in più punti il Dlgs 127/2015 (Trasmissione telematica delle operazioni Iva) e anticipando la risposta delle autorità europee, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2019, “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio” (cfr articolo 1, comma 909 e seguenti, legge 205/2017).
La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2018 (A.S. 2960) faceva espressamente riferimento alla richiesta di autorizzazione presentata dall’Italia alla Commissione europea.
Con la legge 205/2017, inoltre, è stato previsto che:
- dal 1° gennaio 2019 è abrogato l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro)
- sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario (cfr articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cfr articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011)
- per l’omissione della fattura elettronica tra privati, si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2mila euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo).
Infine, si stabilisce che l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le fatture relative:
- alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori
- alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.
La decisione del Consiglio Ue 2018/593
Con la decisione pubblicata ieri, quindi, le ricordate disposizioni della legge di bilancio, che introducono nell’ordinamento tributario italiano la “misura speciale” dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, ricevono la copertura del diritto unionale.
Tra i vari rilievi contenuti nei considerando del provvedimento, il Consiglio Ue evidenzia, tra l’altro, che:
- data l’estensione del suo ambito di applicazione e il suo carattere di novità, è importante valutare l’impatto della misura speciale sulla lotta alla frode e all’evasione Iva nonché sui soggetti passivi
- la misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie
- la misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nell’applicazione, dato che non opera nei confronti dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE
- la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri
- la deroga non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’Iva.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni e delle motivazioni addotte dall’Italia nella propria richiesta, il Consiglio Ue autorizza l’Italia:
- ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della predetta direttiva
- a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della ricordata franchigia per le piccole imprese.
Ricevuta l’autorizzazione, l’Italia deve notificare alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle deroghe a cui è stata ammessa, cioè le misure previste dalla legge di bilancio 2018. Sotto il profilo temporale, l’autorizzazione ha effetto dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.
Tuttavia, qualora lo ritenesse necessario, l’Italia potrà comunque chiedere una proroga della deroga, estendendone quindi l’efficacia temporale. In tal caso, si dovrà presentare un’apposita domanda alla Commissione, a cui dovrà essere allegata una relazione nella quale devono essere illustrati i risultati raggiunti con il meccanismo della fatturazione elettronica generalizzata in termini di contrasto alle frodi e all’evasione Iva, di semplificazione della riscossione e di incidenza sui soggetti passivi.