fattura-ctu-tribunale-agenzia-delle-entrateIl Ctu (consulente tecnico d’ufficio) emette fattura nei confronti del Tribunale. È quanto emerge dalla circolare 9/E/2018 (clicca qui per consultarla) che si è occupata dei compensi dovuti ai soggetti che operano su incarico del giudice, appunto i Ctu.


Dal 1° gennaio 2018 si è ulteriormente ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti IVA, c.d. split payment, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

In particolare, con l’art. 3, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è stato sostituito il comma 1-bis del citato art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, allargando il perimetro dei soggetti coinvolti.

 

La disciplina della scissione dei pagamenti si applica alle seguenti nuove categorie di soggetti:

 

1. enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

 

2. fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

 

3. società controllate direttamente o indirettamente dagli enti;

 

4. società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.

 

Fattura del CTU

 

Altra fattispecie particolare che viene in rilievo, riguarda le modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio, cd. CTU, che operano su incarico e come ausiliari dell’Autorità Giudiziaria. In particolare, in tali casi occorre valutare se per l’obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti.

 

Al riguardo, appare utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell’ausiliare deve ritenersi resa  nell’interesse generale della giustizia e, correlativamente nell’interesse comune delle parti” (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013).

 

Con riguardo ai compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU, si è dell’avviso, pertanto, che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico. Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice – che costituisce titolo esecutivo – al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell’Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento. Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell’Amministrazione della giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzi, tuttavia, che la “solutio”, avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.

 

In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU.

 

In allegato il testo completo della Circolare.