fabbricati-inagibili-esenti-imuIl Dipartimento delle finanze del Mef, con la Risoluzione n. 4/DF del 16 novembre, ha fornito alcuni importanti chiarimenti: i fabbricati inagibili (diroccati o fatiscenti) sono esenti dall’IMU.


L’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in Italia continua a essere oggetto di dibattiti e richieste di chiarimenti, in particolare per quanto riguarda i fabbricati “collabenti” o inagibili, i fabbricati rurali strumentali e la conduzione associata di terreni.

Ecco dunque quali sono state le conclusioni emerse con la risoluzione recentemente emanata dal Dipartimento delle Finanze.

I fabbricati inagibili sono esenti dall’IMU

Per quanto riguarda la legittimità o meno della pretesa di diversi comuni, del pagamento dell’IMU sui fabbricati collabenti (immobili diroccati, ruderi, fatiscenti) in ragione del fatto che sarebbero da considerare come terreni fabbricabili la risposta dei tecnici del DF non è stata a favore degli enti locali.

Questo in quanto questo tipo di immobili, per loro natura inagibili, rappresentano beni che, per ragioni civilistiche, sono iscritti in Catasto nella categoria catastale F/2, ma sono privi di rendita.

Quest’ultima circostanza comporta che non possono essere considerati fabbricati imponibili ai fini Imu, poiché il tributo si applica ai soli fabbricati “con attribuzione di rendita catastale”, come dispone l’art. 1, c. 741, lett. a) della legge n. 160/2019.

Inoltre i tecnici del Dipartimento sostengono che è assolutamente sbagliato considerarli “terreni edificabili, come anche precisato da alcune sentenze della Corte di Cassazione.

Fabbricati rurali strumentali

Il secondo aspetto controverso riguarda i fabbricati rurali strumentali e le richieste di alcuni enti di ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota IMU ridotta. La richiesta di qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, insieme alla presentazione di documentazione sull’attività agricola, ha generato polemiche.

La questione cruciale è se la qualifica dell’operatore agricolo debba influire sull’applicazione dell’agevolazione fiscale.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la ruralità dei fabbricati è strettamente collegata al dato catastale e non alla qualifica dell’operatore agricolo.

Conduzione associata di terreni

Infine il terzo aspetto in discussione riguarda la conduzione associata di terreni, una pratica sempre più diffusa tra gli imprenditori agricoli. Alcuni Comuni interpretano in modo restrittivo la normativa sull’esenzione IMU per i terreni condotti in forma associata.

La questione centrale riguarda la definizione di “conduzione associata” e se questa forma di gestione condivisa dei terreni possa esentare dall’IMU. Mentre alcuni sostengono che i contratti di rete agricolo e di compartecipazione agraria rappresentino forme legittime di conduzione associata, altri Comuni ritengono che non siano sufficienti per garantire l’esenzione IMU.

In sintesi, secondo i tecnici del Ministero per poter usufruire dell’esenzione occorrono:

  • un requisito soggettivo del possessore del terreno (iscrizione nella previdenza agricola per le persone fisiche o qualifica di società agricola ai sensi del citato art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 99 del 2004)
  • e un requisito oggettivo, vale a dire la conduzione dei terreni.

Il documento completo

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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it