modello F24Il modello F24 estende il proprio raggio d’azione.


 

Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali, da oggi anche per il versamento dell’imposta sostitutiva (delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative) sui finanziamenti, di cui all’articolo 17 del Dpr 601/1973, si dovrà utilizzare, in luogo dell’attuale F23, il modello F24, che garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi.

 

È quanto dispone il provvedimento 20 aprile 2017 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato in applicazione del Dm 8 novembre 2011 del ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento, viene previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale, per il versamento della predetta imposta sostitutiva, sarà possibile avvalersi ancora del modello F23, in alternativa all’F24.

 

Per quanto riguarda i versamenti tramite F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 49/E, anch’essa del 20 aprile, ha istituito i seguenti codici tributo:

 

 

  • 1545, per l’acconto
  • 1546, per il saldo
  • 1547, per la sanzione da ravvedimento
  • 1548, per gli interessi da ravvedimento.

 

 

In sede di compilazione della delega di pagamento, i codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento”, deve essere indicato l’anno di erogazione dei finanziamenti. Il campo “rateazione/regione/prov./mese di rif.to” va valorizzato solo per il codice “1545”, segnalando il numero della rata di acconto in pagamento e quello complessivo delle rate (ad esempio, va scritto “0102” in caso di pagamento della prima di due rate di acconto).

 

Sempre in tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti, con la stessa risoluzione 49/2017 sono stati istituiti anche i codici tributo da utilizzare in F24 per il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici:

 

 

  • A193, per l’imposta
  • A194, per la sanzione
  • A195, per gli interessi.

 

 

Tali codici devono essere indicati nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati“. Nei campi “codice ufficio“, “codice atto” e “anno di riferimento” vanno riportati i dati presenti nell’atto emesso dall’ufficio.

 

Per il pagamento delle spese di notifica, si deve utilizzare il consueto codice tributo “9400“.